Con decreto n. 365/2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stabilito i settori e le professioni con un tasso di disparità uomo-donna per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di donne svantaggiate.
È stato pubblicato il 20.11.2023 il D.M. Lavoro-Economia che individua, per l’anno 2024, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’art. 4, cc. 9-11 L. 92/2012.
Tale disposizione ha infatti previsto particolari incentivi per le aziende che assumono donne c.d. “svantaggiate”, tra le quali rientrano le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, la lavoratrice priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione comprese nell’elencazione del Decreto in argomento.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 16 L. 178/2020), ha previsto, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, il riconoscimento dell’esonero di cui all’art. 4 cit. nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, nel limite massimo di 6.000 euro annui. La legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 298 L. 197/2022) ha esteso tale incentivo anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023, ampliando il limite da 6.000 euro a 8.000 euro annui. Possono fruire dell’abbattimento contributivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo; mentre, ne sono escluse le Pubbliche Amministrazioni. Il beneficio spetta per:
l le assunzioni a tempo determinato;
l le assunzioni a tempo indeterminato;
l le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
l le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato, anche per i contratti a tempo parziale e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. Sono applicabili, inoltre, ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione, ma non ai rapporti di lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”).
I settori, individuati dal Decreto e caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25%, sono principalmente i seguenti 3:
1. agricoltura;
2. industria: costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera;
3. servizi: trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA.
Il Decreto è pubblicato annualmente in attuazione dell’art. 2, p. 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014. I settori e le professioni sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto stesso.
Si ricorda, infine, che la fruizione degli incentivi è subordinata alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti; al rispetto delle condizioni di regolarità di cui all’art. 1, c. 1175 della L. 296/2006 e all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 150/2015).
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli