L’art. 3-bis D.L. 202/2024, convertito nella L. 15/2025, consente ai contribuenti decaduti la riammissione alla rottamazione-quater mediante la presentazione entro il 30.04.2025 dell’istanza che sarà resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Il funzionamento della riammissione segue quello della rottamazione-quater, richiamando i commi dell’art. 1 L. 197/2022, tra i quali il c. 240, secondo cui si producono 2 effetti a seguito della presentazione dell’istanza per l’adesione alla rottamazione e di conseguenza, anche per la nuova riammissione:
– dal momento di trasmissione della domanda, scatta l’inibizione dell’attività del riscossore e non possono essere avviate nuove procedure esecutive e cautelari (fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti;
– il debitore ritorna immediatamente in bonis con il Fisco e potrà avere rapporti con la Pubblica amministrazione, ottenere il documento unico di regolarità contributiva (Durc) e non essere considerato inadempiente alle verifiche ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/1973.
(Autore: Sistema Ratio)
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