Esclusione ampia da polizza catastrofale per l’impresa agricola

L’art. 1, c. 111 L. 213/2023 esclude dall’obbligo di polizza catastrofale le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., a meno che non optino facoltativamente per la sottoscrizione. Pertanto, si ritengono esclusi i soggetti attivi nell’allevamento e nelle attività connesse, come quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e dall’allevamento di animali, così come le attività di fornitura di beni o servizi come agriturismo, enoturismo, oleoturismo, fattorie didattiche, ecc.

L’impresa che si occupa di attività di coltivazione rientrano nella copertura del fondo mutualistico di cui all’art. 1, cc. 515-519 L. 243/2021 per il solo rischio derivante alle produzioni agricole; non è tenuta ad assicurare i beni di cui all’art. 2424, c. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature).

Si ritengono invece soggetti all’obbligo gli imprenditori del settore ittico, non menzionato dalla norma, mentre l’acquacoltura rimarrebbe a sua volta esclusa in quanto riconducibile alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (Consiglio di Stato, sentenza n. 5612/2018).

(Autore: Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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