Esonero assunzione donne vittime di violenza: le indicazioni Inps

L’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione dell’esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne vittime di violenza.

I datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne vittime di violenza, possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% e nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. La misura è contenuta nell’art. 1, cc. 191-193 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).

Con circolare 5.03.2024, n. 41 l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative per l’applicazione della misura.

L’esonero spetta ai datori di lavoro privati in riferimento all’assunzione di donne disoccupate beneficiarie del “Reddito di libertà” vale a dire la misura destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, si tratta di donne residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Come precisato dall’Inps, ai fini dell’applicazione dell’esonero in oggetto la lavoratrice deve soddisfare 2 requisiti alla data di assunzione:

l essere disoccupata;

l essere percettrice del Reddito di libertà.

In via del tutto eccezionale per le assunzioni effettuate nel 2024, l’esonero potrà essere riconosciuto anche a chi assume donne che hanno percepito il Reddito di libertà nel 2023 e che pertanto, alla data di assunzione, non soddisfano il requisito menzionato. Come specificato nella circolare in esame, ai fini dell’applicazione dell’esonero, il Reddito di libertà è equiparato alle analoghe misure previste da fonti regionali o provinciali. Le tipologie di rapporto di lavoro che consentono l’applicazione dell’esonero comprendono le assunzioni a tempo indeterminato (esonero previsto per 24 mesi), le assunzioni a tempo determinato (esonero previsto per la durata di 12 mesi) e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, anche già agevolato (durata dell’esonero

pari a 18 mesi a partire dalla data di assunzione a termine).

L’esonero spetta anche per i rapporti a tempo parziale, per quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001) e per i rapporti di lavoro in somministrazione (in tal caso il vantaggio economico è trasferito in capo all’utilizzatore).

L’esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto a termine, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dei complessivi contributi previdenziali a suo carico fino al limite di 8.000 euro annui, da riparametrare su base mensile (666,66 euro/mese); per i rapporti instaurati o trasformati nel corso del mese occorre riproporzionare la soglia rispetto al valore di 21,50 euro/giorno. L’agevolazione non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail e ad una serie di contribuzioni elencate nel par. 4 della circolare in commento.

La misura si applica ove ricorrano le già note condizioni ricorrenti in materia di incentivi (art. 31 D.Lgs. 150/2015); pertanto non spetta quando:

l l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

l l’assunzione è in violazione del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

l presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello riferito ai lavoratori sospesi;

l si tratta di lavoratrici licenziate nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quello che assume o utilizza in somministrazione.

La fruizione dell’esonero in trattazione richiede il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro e assicurazioni sociali obbligatorie, ossia:

l regolare assolvimenti degli obblighi previdenziali;

l assenza di violazioni di norme a tutela delle condizioni di lavoro;

l rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di qualunque livello, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La misura in esame è compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato, trattandosi di un beneficio rivolto a tutti i datori di lavoro privati, pertanto generalizzato. Infine, dal punto di vista della compatibilità dell’esonero con altre misure o agevolazioni, l’Inps evidenzia che il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intende fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. In tal caso, la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua dovuta.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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