Domande entro il 30.09 per le gestioni INPS (artigiani e commercianti, gestione separata, ecc.) ed entro il 31.10.2021 per le casse previdenziali private (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ec..). L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea che è arrivata lo scorso 14.07 con decisione C(2021) 5350 final (SA.63719).
Le condizioni per accedere all’esonero contributivo nella misura massima individuale di 3.000 euro per l’anno 2021 (salvo diversa misura ridotta, in caso si superi il limite di spesa previsto, pari a 1.500 milioni per quanto riguarda l’INPS e pari a 1.000 milioni per le casse private) sono state chiarite dal D.M. 17.05.2021 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 27.07.2021 e poi dalla circolare Inps 6.08.2021, n. 124. Si devono avverare contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- calo di fatturato/corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. Se il beneficiario dell’esonero svolge attività in più studi professionali o più società, il requisito si dovrà verificare sullo studio/società nella quale il soggetto svolge in modo prevalente la sua attività. Se invece svolge sia attività individuale che in studi/società, si guarderà solo l’attività individuale;
- reddito da lavoro o dall’attività che comporta l’iscrizione previdenziale nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. Per le gestioni INPS si deve guardare il reddito imponibile del quadro RR, sez.I o II del Modello Redditi PF 2020 sul 2019. Per le casse previdenziali il reddito determinato secondo il principio di cassa;
- tali 2 prime condizioni non sono da verificarsi per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020;
- regolarità contributiva (DURC regolare) a far data dal 1.11.2021. Quindi è assicurata anche per i versamenti effettuati fino al 31.10.2021 (circ. Inps 124/2021, par. 3.1). La regolarità verrà verificata d’ufficio.;
- nessun contratto di lavoro subordinato (eccetto quello intermittente);
- nessuna pensione diretta (eccetto assegno ordinario di invalidità o emolumenti corrisposti a titolo di invalidità);
- tutte le condizioni sinora descritte non devono essere verificate per il personale sanitario già in quiescenza.
Sono esclusi dall’esonero I soggetti che hanno avviato l’attività dal 1.01.2021 compreso (circ. Inps 124/2021, par. 3).
Ai fini pensionistici il mancato versamento non determina un “buco contributivo”: l’accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto per l’anno 2021 sarà integrale (art. 1, D.M. 17.05.2021 e circ. Inps 124/2021, par. 4).
Per la gestione artigiani/commercianti l’esonero si applica sulle rate dei fissi 1°, 2° e 3° (ossia solo su quelle che si versano nel 2021), mentre per la gestione separata sugli acconti 2021 (versati in “giugno”, ossia “settembre” e novembre 2021). Per le casse private si applica ai contributi relativi al 2021 e versati nel 2021.
La domanda va presentata sul proprio cassetto previdenziale o sul sito della propria cassa accedendo attraverso le proprie credenziali.
In caso siano già stati effettuati i versamenti, si potrà chiedere a rimborso o in compensazione l’eccesso versato rispetto al dovuto, presentando domanda entro il 31.12.2021.
Autore: Paolo Meneghetti – Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli