La circolare Inps n. 82/2026 ha fornito le istruzioni per l’esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro che assumono madri di almeno 3 figli minorenni prive di impiego da almeno 6 mesi.
L’Inps, con la circolare 29.07.2026, n. 82, ha fornito le attese istruzioni operative e contabili relative all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, cc. da 210 a 213 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), misura pensata per favorire il reinserimento occupazionale delle donne con carichi familiari significativi. La disciplina premia i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, incluso il comparto agricolo, che a decorrere dal 1.01.2026 assumono donne madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Restano esclusi la Pubblica Amministrazione, il lavoro domestico e l’apprendistato, quest’ultimo già beneficiario di aliquote ridotte proprie.
Il requisito dei 3 figli minorenni va accertato al momento dell’assunzione, senza rilevanza per eventi successivi come il raggiungimento della maggiore età di un figlio o la nascita di un ulteriore figlio dopo l’evento incentivato.
Analogamente, la premorienza o la fuoriuscita di un figlio dal nucleo familiare non determina decadenza dal beneficio già maturato. La condizione di adozione o affidamento, pre-affido incluso, è equiparata alla filiazione naturale in coerenza con il D.Lgs. 151/2001.
Quanto alla nozione di “priva di impiego”, la circolare rinvia ai criteri del D.M. 17.10.2017 sui lavoratori svantaggiati, distinguendo tra assenza di rapporto subordinato di almeno 6 mesi e, per il lavoro autonomo o parasubordinato, un reddito annuo inferiore alle soglie di esenzione fiscale (5.500 euro per l’attività autonoma, 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative).
La misura dell’esonero corrisponde al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi Inail e di talune contribuzioni minori non aventi natura previdenziale, entro il tetto di 8.000 euro annui, riproporzionato su base mensile (666,66 euro) e giornaliera (21,50 euro) nonché ridotto per i rapporti part-time. La durata varia secondo la tipologia contrattuale: 12 mesi per le assunzioni a termine, anche in somministrazione; 18 mesi in caso di trasformazione di un rapporto già agevolato; 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato dirette.
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi occupazionali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015 (assenza di obblighi di assunzione preesistenti, rispetto del diritto di precedenza, insussistenza di sospensioni per crisi aziendale, assenza di licenziamenti recenti presso datori collegati), oltre che alla regolarità contributiva secondo la clausola generale dell’art. 1, c. 1175 L. 296/2006. L’Inps esclude che la misura configuri un aiuto di Stato rilevante ai sensi dell’art. 107 TFUE, trattandosi di intervento generalizzato privo di selettività settoriale o territoriale.
Quanto al cumulo, l’esonero non è compatibile con altre riduzioni contributive datoriali, incluse la Decontribuzione Sud e l’incentivo per donne svantaggiate ex art. 4 della L. 92/2012, mentre resta cumulabile con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (D.Lgs. 216/2023) e con l’agevolazione dell’1% collegata alla certificazione della parità di genere.
Sul piano procedurale, l’ammissione richiede l’inoltro del modulo telematico “ELM3” tramite il Portale delle Agevolazioni, con verifica automatizzata della capienza finanziaria rispetto ai limiti di spesa crescenti fissati dal c. 213, che vanno da 5,7 milioni per il 2026 fino a quasi 29 milioni a regime dal 2035. La circolare chiarisce infine le modalità di esposizione nel flusso UniEmens differenziate per posizione contributiva ordinaria, agricola e pubblica, con recupero delle competenze arretrate da gennaio a luglio 2026 attraverso le denunce di agosto, settembre e ottobre 2026.
(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
(Foto: Ab. Unsplash.com)
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