Con la circolare 23.06.2023, n. 58 l’Inps ha emanato le istruzioni per l’utilizzo dell’agevolazione rivolta all’assunzione o trasformazione di donne cosiddette “svantaggiate”, per il periodo 1.07.2022-31.12.2023.
La L. 178/2020, tra le altre, aveva previsto misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro riguardanti le assunzioni di donne c.d. “svantaggiate” effettuate tra il 1.01.2021 e il 31.12.2022; la L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un’importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), la nuova Manovra ha aumentato il suddetto limite a 8.000 euro annui, confermando, comunque, la durata del beneficio.
L’Inps, con la circolare n. 58/2023, ha riepilogato le principali caratteristiche. Datori di lavoro destinatari – La misura si rivolge ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo, con esclusione di datori domestici e imprese del settore finanziario, nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione Europea.
Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo – L’esonero, sia per il 2022 che per il 2023, si applica in caso di assunzione di donne:
- Con almeno 50 di età e “disoccupate da oltre 12 mesi”;
- Di qualsiasi età, residenti in “regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea” e che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1.01.2022-31.12.2027), pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- Di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2023 è necessario fare riferimento al Decreto Interministeriale 327/2022;
- Di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi: con tale espressione si intendono donne che, negli ultimi 6 o 24 mesi, hanno avuto rapporti subordinati inferiori a 6 mesi o che hanno svolto attività di lavoro non subordinato la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (5.500 euro per lavoro autonomo; 8.174 euro per le co.co.co.).
Da notare, come il requisito di svantaggio debba sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio: se si intende, dunque, richiederlo per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; se, invece, si tratta di trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Rapporti di lavoro incentivati – Il beneficio sarà riconosciuto per: le assunzioni a tempo determinato; le assunzioni a tempo indeterminato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine già agevolato; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine non agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione; restano esclusi, invece, apprendistato, lavoro domestico, lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale.
Periodo agevolato e misura dell’esonero – La durata massima dello sgravio dipende dalla tipologia di assunzione: per 12 mesi, dalla data di assunzione a tempo determinato (e comprese eventuali proroghe durante il rapporto medesimo); per 18 mesi, dalla data di assunzione a tempo indeterminato; per 18 mesi complessiv i, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, a partire dalla data di instaurazione di un rapporto a termine già agevolato; per 18 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, a partire dalla data di trasformazione di un rapporto a termine non già agevolato.
Per quanto concerne la misura del beneficio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la stessa (per il 2023) è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni dal 1.07 al 31.12.2022, invece, ferme restando le altre condizioni, il limite di esonero è pari a 6.000 euro annui.
In entrambi i casi, comunque, il massimale deve essere proporzionato nel caso di part-time. Condizioni generali di spettanza – La misura può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti nell’art. 31 D.Lgs. 150/2015.
Incremento occupazionale netto – Oltre alle altre condizioni di spettanza l’agevolazione è subordinata al fatto che l’assunzione (proroga o trasformazione) realizzi un incremento occupazionale, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Cumulabilità – Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui l’utilizzo di tali misure non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile; rispetto a questo, si prevede che l’ultimo esonero introdotto dall’ordinamento vigente si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta” poiché non esonerata ad altro titolo.
Presentazione della domanda – I datori di lavoro continueranno a compilare e a trasmettere il modulo telematico “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” del sito Inps: il modulo, ovviamente, è stato rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina ed è importante sottolineare come le aziende che abbiano già inviato tale modulistica per fruire dell’incentivo del 50% (L. 92/2012), con riferimento ad assunzioni/proroghe/trasformazioni nel periodo 1.07.2022-31.12.2023, non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, poiché la comunicazione fatta sarà considerata valida ed efficace per la fruizione del 100%.
Altro aspetto di rilievo è che il messaggio Inps impone che, per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), sia necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione online.
Restituzione sgravi fruiti – Per la restituzione delle quote di esonero eventualmente fruito ai sensi della L. 205/2017 (giovani) e della L. 92/2012 (donne), sia per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1.07.2022 al 31.12.2022, che per quelle effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023, restano valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3809/2021.
Autore: Mario Taurino