Nuova normativa dal 1.01.2023 per l’etichettatura degli imballaggi e delle confezioni di prodotti agricoli e prodotti trasformati.
Il D.Lgs. 3.09.2020, n. 116, più volte prorogato, stabilisce che tutti gli imballaggi dovranno essere correttamente etichettati in base alle norme UNI, al fine di armonizzare l’etichettatura in ambito Ue.
Fino al 31.12.2022, tutti gli imballaggi già etichettati potranno essere messi in commercio fino ad esaurimento, dopodiché sarà necessario seguire le nuove indicazioni del MiTe 15.03.2022.
L’agricoltore può essere un utilizzatore di imballaggi e ricadere nell’obbligo dell’etichettatura. Il non corretto impiego delle etichette è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.
Gli imballaggi sono tutti i contenitori di diversa natura (vetro, carta, plastica, multimateriale, ecc.) destinati a contenere le materie prime o i prodotti finiti fino alla vendita al consumatore. L’agricoltore può essere un utilizzatore di imballaggi e ricadere nell’obbligo dell’etichettatura.
Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare il codice alfanumerico prevista dalla Decisione 97/129/CE.
Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo. A tal riguardo, possono essere di supporto le norme UNI. Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata.
Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI EN ISO 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo. Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento.
Le informazioni relative alle destinazioni finali degli imballaggi sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune).
Dalla lettura del testo di legge, discendono quindi le seguenti considerazioni: su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
l tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei e efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
In data 11.09.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 3.09.2020, n. 116, che ha recepito la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. In particolare, l’art. 3, c. 3, lett. c), D.Lgs. 116/2020, ha apportato modifiche all’art. 219, c. 5 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”, che recepisce l’art. 8, c. 2 della Direttiva 94/62/CE1.
Autore: Cinzia De Stefanis – Sistema Ratio Centro Studi Castelli