L’acquisto di prodotti cosmetici attraverso il web non è un evento raro e circostanziato, bensì un fenomeno in costante ascesa. Secondo i dati dell’Osservatorio e-commerce B2C Netcomm-Politecnico, infatti, la vendita di prodotti cosmetici nel 2019 ha avuto un incremento del 27% rispetto al 2018, per un valore pari a € 568 milioni. Il successo delle vendite online di prodotti Beauty, tuttavia, è anche dovuto all’approccio virtuoso dei merchant rispetto ai diritti del cliente acquirente. Un e-shop trasparente e sicuro è, infatti, la chiave di volta per una maggior fiducia dei consumatori verso la propria azienda.
Le regole di etichettatura
Nella messa in commercio di prodotti cosmetici e di profumeria, vi sono disposizioni normative che impongono di inserire in etichetta alcune informazioni obbligatorie, che il potenziale acquirente deve poter conoscere prima dell’acquisto.
Tali informazioni possono figurare unicamente sull’imballaggio, oppure – qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicarle sull’etichetta – su un foglio, su un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico oppure, ancora, su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita (si pensi alle saponette sfuse).
Va da sé che, in caso di vendite online, dove il cliente sceglie il prodotto senza vederlo fisicamente e senza poterne consultare gli ingredienti sull’imballaggio, gli obblighi di cui all’art. 19 sotto elencati si considerano adempiuti con la costruzione di una scheda prodotto sul portale e-commerce, accanto all’immagine del bene, che sia chiara e completa.
La comunicazione commerciale del prodotto cosmetico
Il cliente che compra prodotti beauty ha diritto a una comunicazione commerciale corretta rispetto alle qualità e alle caratteristiche del prodotto offerto.
Al fine di orientare al meglio i consumatori, l’AGCM ha pubblicato una guida sul marketing di prodotti cosmetici, che orienta e fa chiarezza sugli obblighi delle aziende nella promozione di tali beni (il riferimento è all’art. 20 del Regolamento 1223/2009).
1. Un cosmetico non è un farmaco
La natura cosmetica del prodotto deve risultare chiaramente: un cosmetico non può essere assimilato o comparato – esplicitamente o indirettamente – a un farmaco o a interventi di chirurgia estetica. Al prodotto cosmetico non possono essere attribuite – direttamente, indirettamente o in modo ambiguo – proprietà curative o terapeutiche capaci di intervenire in maniera risolutiva e definitiva sulle cause degli inestetismi.
2. Attenzione alle promesse di risultati
L’utilizzo di vanti di efficacia specifici e puntuali – espressi in termini assoluti o percentuali, con indicazione di tempi serrati o/e con corredo di immagini particolarmente suggestive – deve basarsi su un veridico e mirato supporto scientifico e su sperimentazioni adeguate. L’efficacia di un componente non supporta da sola e di per sé l’efficacia del prodotto.
3. I test clinici devono esser attendibili
Se espressamente richiamati in pubblicità, i test clinici devono essere pertinenti e direttamente correlati con l’efficacia attribuita al prodotto; nel messaggio, compatibilmente allo spazio disponibile, vanno specificati la metodologia, le misurazioni ed i parametri utilizzati (se addottare sperimentazioni in vitro, queste devono sempre trovare conferma in sperimentazioni in vivo, effettuate su un numero adeguato di volontari, individuati in base a idonei criteri di inclusione).
4. Il massimo dei risultati ottenuti non equivale ad efficacia del prodotto
Non può essere vantato in pubblicità, neppure se presentato insieme a locuzioni quali “fino a…”, il valore massimo risultante dalle sperimentazioni in quanto non esemplificativo dell’efficacia generale ascrivibile al cosmetico.
5. I limiti di efficacia devono essere ben indicati, allo stesso modo dei risultati
La pubblicità non può basarsi su studi limitati a situazioni specifiche, né si possono omettere informazioni rilevanti su limiti e confini di efficacia del cosmetico in modo da generalizzarne indebitamente la portata oltre gli ambiti effettivi. In particolare, non possono essere affidati a super o note in calce – spesso con caratteri ridotti – precisazioni in grado di ridimensionare/smentire i vanti principali dei messaggi.
6. L’innovatività del prodotto deve essere dimostrabile
Quando sono ascritti vanti di innovatività al cosmetico, oppure quando questo viene presentato come frutto di nuove scoperte, non basta richiamare studi in corso non ancora assodati e condivisi. Tutto deve avere seria autorevolezza scientifica.
7. Nomina di brevetti solo se effettivamente esistenti
Per vantare un brevetto, non basta aver presentato la domanda; occorre che sia già rilasciata la concessione: al riguardo, si può controllare la banca dati tenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Fare attenzione anche al vanto di “approvazioni” o riconoscimenti scientifici al prodotto da parte di Enti o Autorità pubblici o privati: meglio controllare sui siti di tali Istituzioni.
8. Cogliere le differenze tra i test di autovalutazione e quelli scientifici
I test di autovalutazione – in quanto esprimono soltanto valutazioni soggettive – non possono essere portati a supporto di oggettivi vanti di efficacia e vanno comunque tenuti distinti da test e sperimentazione scientifiche. In ogni caso, devono essere chiaramente presentati come tali e va evidenziato il loro contenuto con riferimento alla tipologia di domande e al campione utilizzato.
Gli allergeni e gli effetti indesiderati
Come per i prodotti alimentari, anche per i prodotti cosmetici vi sono specifici obblighi di indicazione delle sostanze che possono generare allergie. Per questo, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 1223/2009, il responsabile della messa in vendita garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, nonchè le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e a quelli gravi derivanti dall’uso del prodotto cosmetico, siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.
Gli altri diritti dei consumatori
Il cliente digitale è assicurato anche nel caso di acquisto online di prodotti beauty nei suoi diritti di consumatore: anche in questo caso vige il diritto di recesso entro 14 giorni dall’acquisto, nonché la garanzia legale per il periodo di durata minima del prodotto (la c.d. Shelf Life del bene, o vita da scaffale).
E certamente applicabili sono tutte le tutele inerenti gli obblighi di consegna entro i termini promessi dalle condizioni di vendita, nonché le norme sul diritto del cliente ad un’assistenza post-vendita rapida ed efficace.
Autore: Valentina Luisalba Filippini