Nuovo dubbio sulla tregua fiscale fugato con l’interpello n. 307/2023. Piccola nota a margine sugli interpelli in generale, che al 28.04.2022 erano 235 e al 28.04.2023 sono 309 (+ 74). La chiarezza delle norme continua a latitare
Ennesimo intervento dell’Agenzia delle Entrate in tema di tregua fiscale, a dimostrazione che, come già osservato nel corso di precedenti articoli, l’argomento presenta ancora punti oscuri, nonostante non siano mancanti documenti interpretativi nella forma di circolari e interpelli.
Nel caso che ora si illustra, l’istante ha riferito di avere presentato, per l’anno d’imposta 2017, una dichiarazione Modello 770 il 30.10.2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23.11.2020. A seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis Dpr 600/1973) sono emerse alcune anomalie, comunicate in data 2.11.2022.
In sintesi, è pervenuto l’invito a segnalare, mediante i canali di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato. La comunicazione definitiva degli esiti, pervenuta il 23.01.2023, contiene la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. In esito alla medesima, è stato scelto un piano rateale (20 rate), con pagamento della prima rata il 21.02.2023.
Il dubbio riguardava la possibilità di beneficiare della sanatoria ex art. 1, c. 153 e seguenti della legge di Bilancio 2023 e, al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente (interpello n. 307/2023), poiché la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Parimenti non ricorrono i presupposti per l’applicazione della definizione agevolata di cui al successivo c. 155, in quanto alla data del 1.01.2023 l’istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione Modello 770/2018, relativa al periodo d’imposta 2017.
Nel caso di specie, infatti, il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è iniziato il 21.02.2023.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto conferente il richiamo alla risoluzione 16.12.2021, n. 72/E, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis Dpr 600/1973 e dell’art. 54-bis Dpr 633/1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS: in altri termini, richiamando il citato documento di prassi, si precisa che in tale risoluzione sono stati illustrati gli effetti prodotti dall’eventuale accoglimento (totale o parziale) della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l’ammontare della pretesa e la decorrenza del termine per il pagamento delle somme dovute, ma non anche le condizioni e i termini per accedere a eventuali sanatorie, come quella dell’art. 1, c. 155 L. 197/2022 di cui si discute, i cui presupposti, come sopra illustrato, dovevano sussistere al 1.01.2023.
Dunque, un nuovo capitolo che si aggiunge ai precedenti. Di fondo, resta la sensazione che la norma presenti profili discutibili, ossia l’impossibilità, per chi non aveva in corso un pagamento al 1.01.2023, di accedere a sanatorie subordinando così, di fatto, il beneficio alla circostanza di essere stati raggiunti da un avviso di irregolarità emesso dall’Agenzia delle Entrate. In altri termini, la minore “celerità” di un ufficio rispetto a un altro penalizza, a parità di violazione, un contribuente rispetto a un altro.
Autore: Alessandro Pratesi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli