• La Cassazione, con l’ordinanza 23.11.2020, n. 26554, ha stabilito che sono soggette a tassazione le vendite effettuate su eBay: non basta la buona fede del contribuente che riteneva fiscalmente irrilevanti i trasferimenti tra privati.
• Il caso riguarda 3 avvisi di accertamento per attività di commercio di orologi su eBay, senza dichiarare l’inizio dell’attività né emettere le fatture, né presentare le dichiarazioni annuali riprendendo a tassazione i ricavi accertati.
• In Cassazione, tra gli altri motivi, il contribuente aveva dedotto l’eccessività dell’utile a fronte delle percentuali ricavabili dallo studio di settore applicabile al commercio al dettaglio di beni usati, doglianza rigettata in quanto l’accertamento era di tipo analitico e non deduttivo.
• Secondo i giudici, la buona fede rileva come esimente soltanto se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per incolpevole ignoranza dei presupposti dell’illecito, non superabile con l’uso della normale diligenza.
Autore: Redazione Ratio Famiglia