Altri 2 mesi per i crediti d’imposta per il caro bollette: misure, semplificazioni e utilizzi.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Aiuti-ter (art. 1 D.L. 144/2022) si aggiungono altri mesi per i crediti energia elettrica e gas, ossia ottobre e novembre 2022. Le novità rispetto ai precedenti trimestri sono che, per le imprese non energivore, è sufficiente possedere un contatore di almeno 4,5 Kw (al posto dei 16,5 del II e III trimestre); pertanto, a molte più realtà spetterà tale credito.
È sempre possibile per le imprese non energivore/non gasivore richiedere il conteggio del credito spettante direttamente al fornitore (sempre se è rimasto invariato nel 2019 e nel 2022), così come dispone per i mesi di ottobre e novembre l’art. 1, c. 5 D.L. 144/2022.
Per le imprese energivore, il credito spetta nella misura del 40% della componente energia elettrica se i costi hanno subito un incremento del 30% nel terzo trimestre 2022 rispetto al terzo trimestre 2019. Per le gasivore spetta sempre nella misura del 40% e il riferimento è il medesimo trimestre.
Per le imprese non energivore, invece, la misura è del 30%; mentre per quelle non gasivore del 40% (i riferimenti ai trimestri sono i medesimi di cui sopra).
Il credito può essere utilizzato entro un termine più lungo rispetto ai precedenti che scadevano a fine anno: potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.03.2023, nonché ceduto a terzi (soltanto per l’intero) che lo dovranno utilizzare sempre entro il 31.03.2023.
Viene prorogata la possibilità di utilizzo entro il 31.03.2023 anche per i crediti delle imprese energivore/gasivore e non energivore/non gasivore relativi al terzo trimestre 2022.
Autore: Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli