Il D.L. 48/2023 contenente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro è stato convertito in legge. Approvato prima dal Senato, nella serata del 27.06.2023 ha incassato la definitiva fiducia anche alla Camera.
Durante l’iter di conversione il testo del D.L. 48/2023 ha subito alcune modifiche rispetto all’originario atto licenziato in data 1.05 dal Consiglio dei ministri. In particolare, il decreto è stato emendato con riferimento all’estensione dell’assegno di inclusione, al rinnovo dei contratti a termine, alle assunzioni in somministrazione e all’utilizzo dei voucher.
Il reddito di cittadinanza viene di fatto abolito e sostituito, dal 1.01.2024, dall’Assegno di inclusione. La nuova misura interesserà i nuclei familiari con disabili, minori, over 60 e, a seguito degli emendamenti approvati in Senato, anche i componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione.
I contratti a termine come disegnati dal decreto Dignità (D.Lgs. 81/2015) non esistono più. Il Decreto Lavoro introduce infatti nuove causali e ad esse bisognerà far riferimento per prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato oltre i primi 12 mesi. Con la miniriforma le ragioni che possono giustificare il proseguimento di un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi “a causali” sono sostanzialmente 3.
Il proseguimento potrà essere previsto dai contratti collettivi sia di livello nazionale che aziendale e quando i contratti collettivi non trattano la materia si apre la possibilità di stipulare patti individuali per il proseguimento dei rapporti a termine. Pertanto, il contratto a tempo determinato potrà proseguire, almeno fino al 30.04.2024, oltre i 12 mesi per esigenze di “natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.
La sostituzione di altri lavoratori assenti è la terza causale prevista e non rappresenta una novità. Al Senato l’originario testo è stato modificato prevedendo la possibilità non solo per le proroghe, ma anche per i rinnovi di essere stipulati senza causali fino a 12 mesi. La vera novità è però rappresentata dalla detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore del settore turistico, ricettivo e termale.
Dal 1.06 al 21.09.2023 a questi lavoratori “è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario”. La norma non trova applicazione generalizzata ma è destinata ai dipendenti con un reddito fino a 40.000 euro.
Il decreto si occupa anche dei percorsi scuola-lavoro, con l’intento di renderli più sicuri. L’alternanza è diventata parte integrante del percorso che porta al raggiungimento del diploma, sono infatti previste obbligatoriamente almeno 210 ore negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei.
Particolarmente interessante è la previsione che obbliga le aziende a compilare una specifica sezione del documento di valutazione dei rischi quando intendono accogliere gli alunni in formazione. Questo dovrebbe tutelare i circa 1,4 milioni di studenti con luoghi più sicuri dove mettere in atto la formazione pratica, ma soprattutto chiarisce, ancora una volta, che l’alternanza è scuola e non lavoro.
Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli