Il caso di un’assistente di volo, madre di una bambina con un’età inferiore ai 3 anni, affrontato dalla Corte di Cassazione dopo che i due gradi di giudizio precedenti le avevano riconosciuto il diritto all’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di età della figlia, verte attorno all’interpretazione di due normative differenti che hanno indotto le parti a sostenere due posizioni opposte:
- da un lato, il D.Lgs. 151/2001 (il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che disciplina concedi e permessi e tutela le lavoratrici e i lavoratori in relazione alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, stabilendo limitazioni al lavoro notturno in relazione alla qualità genitoriale del lavoratore;
- dall’altro, il D.Lgs. 185/2005, che ha dato attuazione della Direttiva 2000/79/CE normando invece l’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile e che non contempla l’astensione del lavoro notturno per genitorialità.
In discussione, quindi, è se il divieto di lavoro notturno per ragioni di genitorialità (entro i 3 anni di vita del figlio) si applichi anche al personale di volo di compagnie aeree, restando così eventualmente preclusa la possibilità di assegnazione a turni di lavoro che includano l’orario notturno e le trasferte che comportino l’assenza durante la notte.
Gli Ermellini, nella sentenza in oggetto, hanno innanzitutto premesso che la norma che vieta il lavoro notturno per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, “intende assicurare una presenza genitoriale durante la notte” e quindi “individua una serie di situazioni meritevoli di attenzione rispetto alle quali è apprestata una particolare tutela che si realizza con l’attribuzione della facoltà di sottrarsi al lavoro durante l’orario compreso tra le 24:00 e le 6:00 del mattino”. Nelle norme contenute nel D.Lgs. 185/2005, invece, “sono state sì dettate specifiche misure a tutela del personale di volo, ma in una prospettiva attenta, specificatamente, alla salute del lavoratore”. In sostanza, la disciplina speciale dettata per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno “mira a proteggere un bene diverso da quello oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri e non integra una deroga a quella disciplina dettata dall’art. 53 D.Lgs. 151/2001″. Il D.Lgs. 19.08.2005, n. 185 non esaurisce, infatti, “le fattispecie che il legislatore ha inteso proteggere e che possono presentare profili di incompatibilità con lo svolgimento del lavoro in orario notturno”.
Per cui, se è vero che gli artt. 11-15 D.Lgs. 66/2003 prevedono l’inapplicabilità al personale di volo dell’aviazione civile delle disposizioni sull’orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno, non può altresì negarsi che la normativa prevista dal D.Lgs. 151/2001 va applicata “alla generalità delle lavoratrici madri indipendentemente dal settore di operatività”, proprio perché il legislatore “ha inteso offrire alla lavoratrice madre / lavoratore padre un particolare livello di protezione in ragione dell’intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età”.
In definitiva, esistono normative che garantiscono “un nucleo minimo di tutela che può essere derogato in melius da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione”, come nel caso di specie.
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Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio Centro Studi Castelli