Imposta sulle successioni: il denaro in banca non rientra nel calcolo

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale il calcolo forfettario su “denaro, gioielli e mobilia” può riguardare solo quei beni che, al decesso, siano facilmente occultabili all’Amministrazione Finanziaria.

L’ art. 9 del Testo Unico sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31.10.1990, n. 346), nel disciplinare la quantificazione dell’attivo ereditario, al c. 2 considera “compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.

Più volte adita per pronunciarsi sulla questione riguardante la componente “denaro” da calcolarsi forfettariamente assieme a “gioielli e mobilia”, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, nella percentuale del 10 % attribuibile a “denaro, gioielli e mobilio” non si può tenere conto delle somme depositate dal de cuius presso le banche. La ragione sta nel fatto che, secondo la

Suprema Corte, nel caso di denaro che risulta oggetto di deposito presso una banca la proprietà del denaro spetta alla banca mentre il cliente gode solo di un diritto di credito (artt. 1834 e 1852 c.c.), e “quindi il saldo del deposito in conto corrente costituisce un credito del defunto e non una sua proprietà”.

In questo senso è il contenuto dell’ordinanza 16.11.2022, n. 33682 che ha richiamato conformi precedenti (Sentenza nn. 19160/2003 e 21901/2020), secondo cui, in riferimento alla presunzione di cui all’art. 9 del Testo unico sulle successioni, “…il denaro rientra nell’ambito di applicazione della norma stessa solo quando su di esso il defunto esercitasse un diritto di proprietà e non quando formasse oggetto di un diritto di credito…”.

Infatti, la ratio della presunzione contenuta nell’art. 9 non può che essere quella di consentire l’accertamento, in via presuntiva, dei beni che sarebbero facilmente occultabili all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria come può essere, d’altronde, il denaro contante custodito in casa, una necessità che, evidentemente, non ha rilievo con riguardo al denaro depositato in banca.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Antonio Bevacqua – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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