Imposte e tasse

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E/2022, ha fornito i necessari chiarimenti in merito all’estensione dell’agevolazione che prevede una detassazione consistente del reddito di lavoro dipendente e/o autonomo.

L’art. 44 D.L. 78/2010 dispone, nel rispetto di determinate condizioni, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia e l’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente, ai sensi dell’art. 2 del Tuir, nel territorio dello Stato.

Ai sensi dell’art. 44, c. 3-quater, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), rientrati in Italia entro il 31.12.2019 e che sono stati residenti in un altro Stato, ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il suddetto periodo possono accedere al regime di favore (a sostegno, Agenzia delle Entrate, risposta n. 207/2019).

Si ricorda (Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2017) che l’agevolazione è riservata a docenti e ricercatori destinati a svolgere la loro attività di docenza e ricerca in Italia, che sono laureati e che sono stati residenti all’estero non in maniera occasionale, che hanno svolto attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni presso centri di ricerca pubblici o privati o presso università, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del Tuir e che svolgono in Italia attività di docenza e ricerca.

L’art. 1, c. 763 L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), inserendo i cc. 5-ter e 5-quater all’art. 5 D.L. 34/2019, avente a oggetto talune misure per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, ha introdotto la facoltà, per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia prima del 2020, di richiedere l’estensione della durata del regime agevolativo, di cui all’art. 44 D.L. 78/2010, mediante assolvimento di un preciso adempimento.

Per effetto delle modifiche è possibile, quindi, prolungare il periodo a 8, 11 e 13 anni, in presenza di condizioni legate alla presenza di uno o più figli minorenni o all’acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia.

Nel documento di prassi in commento (circ. 17/E/2022 § 3), quindi, l’Agenzia precisa che:

● il requisito della presenza di almeno un figlio e/o di 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento, senza tenere conto della successiva raggiunta maggiore età dei figli;

● nel caso di acquisto dell’unità abitativa, il termine dei 18 mesi deve essere calcolato con il calendario comune (per esempio versamento il 10.02.2022, acquisto casa entro e non oltre il 9.08.2023);

● la sottoscrizione del preliminare non è sufficiente a integrare il necessario presupposto.

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 102028/2022) aveva già definito le modalità di esercizio della facoltà, subordinando l’accesso, da parte dei lavoratori dipendenti, alla presentazione di un’apposita richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30.06 dell’anno successivo a quello di conclusione del 1° periodo di fruizione dell’agevolazione.

Per i lavoratori, per cui tale periodo si è concluso il 31.12.2021, la presentazione deve essere effettuata entro il 27.09.2022 e, entro gli stessi termini, deve essere eseguito il versamento, mediante delega “F24”, dell’onere di ingresso variabile (5% o 10%).

Infine, ai fini del calcolo dell’importo da versare (Agenzia delle Entrate, circ. 17/E/2022 § 6), si deve fare riferimento ai redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Autore: Fabrizio Giovanni Poggiani – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

Total
0
Shares
Articoli correlati