Le nuove agevolazioni introdotte dal Decreto Lavoro in vigore dal 2023: incentivo all’occupazione giovanile, incentivo per il lavoro delle persone con disabilità e incentivo per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione.
Il Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4.05.2023, ha disciplinato diversi incentivi in favore dei datori di lavoro.
Il primo è rivolto alle imprese private che assumono giovani Under 30 non occupati in percorsi di istruzione, lavoro o formazione (cd NEET) e già iscritti al programma operativo nazionale nominato “Iniziativa occupazione giovani” (o Youth Guarantee).
L’incentivo è previsto per una durata di 12 mesi e riconosce al datore di lavoro una contribuzione pari al 60% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali della figura neo assunta. Spetta nel caso di assunzione a tempo indeterminato, anche in somministrazione, o in apprendistato professionalizzante e di mestiere avvenuta tra il 1.01.2023 e il 31.12.2023 di giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni e che rispettano i requisiti di cui sopra.
La domanda per la fruizione dell’esonero andrà presentata in modalità telematica tramite il portale Inps direttamente dal datore di lavoro.
L’aspetto forse più interessante di tale misura è sicuramente il cumulo con altri esoneri già previsti dalla normativa, compreso l’esonero “Under 36”. Nel caso di cumulo, tuttavia, è stabilita una riduzione dell’incentivo NEET dal 60% al 20%. Rimane fermo il rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea per gli aiuti di Stato.
Segue all’art. 28 D.L. 48/2023 l’incentivo per il lavoro di persone con disabilità, con il riconoscimento di un contributo a favore di enti del Terzo Settore, Organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e non lucrative.
L’incentivo viene riconosciuto in caso di assunzione ai sensi della L. 68/1999 con un contratto a tempo indeterminato tra il 1.08.2022 e il 31.12.2023 di un soggetto di età inferiore ai 35 anni, per lo svolgimento di attività stabilite dallo statuto. I dettagli per la presentazione delle domande e per la fruizione saranno forniti successivamente con Decreto del Presidente del Consiglio de Ministri e del Ministero del Lavoro.
L’ultimo incentivo è quello relativo ai beneficiari di assegno di inclusione. Ne sono oggetto le assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, a tempo pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi. L’esonero corrisponde al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contribuzione Inail), fino a un limite massimo di 8.000 euro annui.
In caso di licenziamento nei 24 mesi successivi all’assunzione (non avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo) il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle somme, con maggiorazione pari alle sanzioni civili previste. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazioni di un contratto a tempo indeterminato.
Ma non è finita. È possibile anche per l’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In questo caso, la misura dell’esonero sarà del 50% dei contributi nel limite massimo di 4.000 euro su base annua. Per l’accesso al beneficio, il datore di lavoro è tenuto a inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL e deve risultare in regola rispetto alle condizioni dell’art. 1, c. 1175 L. 296/2006 e rispetto agli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 L. 68/1999, esclusa l’ipotesi in cui il beneficiario dell’assegno di inclusione è iscritto alle liste della legge.
Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli