La legge di Bilancio 2021 ha modificato l’esonero contributivo, in presenza di determinate condizioni.
La L. 30.12.2020, n. 178, ossia la legge di Bilancio 2021, all’art. 1, c. 16, ha rinnovato, seppur con modifiche, l’esonero contributivo per l’assunzione delle donne lavoratrici: per il biennio 2021-2022 la percentuale di esonero è stata estesa dal preesistente 50%, al 100% nel limite annuale massimo di 6.000 euro e limitatamente alla contribuzione datoriale. La legge di Bilancio 2021, al c. 17, conferma come requisito per l’accesso all’esonero l’incremento occupazionale netto da calcolarsi secondo le istruzioni dell’Inps. Si precisa, al c. 18, che si tratta di una misura subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Un aspetto interessante è il rinvio della legge all’art. 4, cc. 9-11 L. 92/2012 che ha consentito un’interpretazione estesa delle donne lavoratrici per le quali è previsto l’incentivo, riconducendole alla nozione di ‘’donne svantaggiate”: donne di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi, oppure donne di qualunque età purché prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, oppure ancora donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni destinatarie dei finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, o che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Con riferimento alle modalità operative, il 22.02.2021 l’Inps ha pubblicato la circolare n. 32 con la quale ha esplicato gli aspetti principali dell’incentivo, rinviando però a un successivo messaggio la fruizione di tale misura, all’arrivo dell’orientamento definitivo da parte della Commissione Europea.
Stando alle istruzioni dell’Inps, sono ammessi tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni e fatta eccezione per alcuni enti di cui al punto 2 della circolare n. 32/2021. Questi soggetti devono rispettare, oltre al requisito dell’incremento occupazionale netto, anche una serie di condizioni generali tra cui la regolarità degli obblighi contributivi, la tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro ed il rispetto della contrattazione collettiva.
La misura è diretta ad incentivare le assunzioni delle donne lavoratrici di cui sopra, effettuate nel corso degli anni 2021 e 2022, a tempo determinato o a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con esclusione dei rapporti di lavoro a chiamata, di apprendistato e il lavoro domestico. Spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, per le assunzioni in somministrazione e quelle in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. 3.04.2001, n. 142.
La durata del rapporto di lavoro incide sulla durata del periodo agevolato, che in caso di assunzioni a tempo determinato spetta per 12 mesi, per quelle a tempo indeterminato spetta per 18 mesi, mentre in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato è riconosciuto per un periodo massimo complessivo di 18 mesi. L’incentivo è previsto anche in caso di proroga di un rapporto a tempo determinato fino al limite complessivo di 12 mesi.
Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl
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