L’apertura distratta della portiera del proprio veicolo è spesso causa di incidenti; infatti, se tale gesto non è effettuato con la giusta attenzione, si rischia di colpire altri veicoli, causando danni, anche gravi, nel caso si colpiscano biciclette o ciclomotori in transito.
Inoltre, anche nel caso non si colpisca nessuno, tale gesto può obbligare altri mezzi a manovre molto pericolose per evitare la collisione con lo sportello della propria automobile.
Il Codice della Strada a tal proposito (art. 157) pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello, stabilendo esplicitamente il “divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Lo stesso articolo definisce inoltre che chiunque violi tali disposizioni è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa per un importo che oscilla da
€ 41,00 a € 169,00.
Il punto di riferimento è l’art. 2054 C.C. che integra il Codice della Strada sancendo la responsabilità per tutti i danni a carico del conducente e/o proprietario del veicolo la cui portiera è stata lasciata spalancata o aperta improvvisamente.
Riassumendo: se il danno è causato dal proprietario del veicolo quest’ultimo dovrà fare affidamento alla propria assicurazione; se, invece, l’incidente è stato provocato dal trasportato si realizza nei confronti del danneggiato l’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio (tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato quali corresponsabili del danno).
Autore: Redazione Ratio Famiglia – Sistema Ratio Centro Studi Castelli