Il Decreto Lavoro (art. 26, D.L. 48/2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4.05.2023, n. 103 e in vigore da venerdì 5.05.2023) ha stabilito le informazioni obbligatorie per il lavoratore che il datore può effettuare mediante richiamo alla legge o al contratto collettivo di riferimento: durata del periodo di prova; diritto di ricevere la formazione impartita dal datore di lavoro; durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; procedura, forma e durata del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni; indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi; termini e modalità di pagamento delle retribuzioni; informazioni in tema di orario di lavoro; indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi.
Le informazioni che il datore dovrà continuare a comunicare direttamente al lavoratore sono invece le seguenti: identità delle parti; luogo di lavoro; inquadramento e mansioni; durata del rapporto; tipologia contrattuale.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli