Il committente che ha omesso di designare un coordinatore non può sostenere a propria difesa di aver affidato la sicurezza in cantiere al direttore dei lavori, figura la cui attività è limitata al controllo dell’esecuzione del progetto.
La sentenza di Cassazione penale 31.05.2022, n. 21072 ribadisce i doveri del committente in materia di organizzazione della sicurezza nei cantieri e delle figure da lui incaricate per svolgere compiti di vigilanza e controllo.
Il caso proposto vede la committente imputata del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica per la morte di un dipendente dell’impresa appaltatrice, caduto all’interno di uno scavo per mancato apprestamento di opere provvisionali e trafitto da un ferro privo di cappelletto protettivo.
Tra le contestazioni a lei mosse rientrano l’assenza del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e dei coordinatori per la progettazione (CSP) e dei coordinatori per l’esecuzione (CSE), obblighi legati alla presenza anche non contemporanea di più imprese sul cantiere. L’imputata ricorre sulla base di un vizio di motivazione, sostenendo che secondo principi ormai consolidati non può operare alcun automatismo nel riconoscere la responsabilità del committente, che va accertata esaminando l’incidenza della condotta omissiva sulla catena degli eventi.
L’elemento chiave di ogni decisione riguarda solo l’omessa nomina del CSE, senza rilevare indebite ingerenze della ricorrente nell’esecuzione dei lavori o l’assunzione di poteri tecnico-organizzativi sull’opera o un suo riscontro di eventuali pericoli per i lavoratori.
Non sono emerse irregolarità documentali o nella gestione della sicurezza durante i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, le responsabilità sono state quindi ascritte all’imputata solo in relazione alla mancata designazione. A sostegno della tesi si menziona l’assenza della committente dal cantiere durante i lavori, la mancanza di direttive e indirizzi e il suo stesso livello culturale, come la presenza di comunicazioni di inizio lavori con indicate le figure previste.
Il ricorso è respinto in quanto la giustificazione di aver affidato la sicurezza in cantiere al direttore dei lavori non regge, visto che il soggetto esegue nell’interesse del committente un’esclusiva attività di sorveglianza tecnica sull’esecuzione del progetto, nulla a che vedere con le funzioni attive e puntuali in materia di prevenzione.
Il CSE, oltre ad assicurare il collegamento committente-appaltatore, cura proprio l’organizzazione del cantiere, vigila sulla corretta applicazione di PSC e procedure, adegua il piano all’avanzamento dei lavori e li sospende in caso di pericolo grave e imminente. Considerati quadro e ratio della norma appare evidente come la violazione abbia colposamente influito sul verificarsi dell’evento.
La tesi difensiva che motiva l’estraneità ai fatti con mancanza di preparazione tecnica o assenza dal cantiere risulta insostenibile proprio perché la figura del direttore dei lavori non ha alcun ruolo specifico in materia di sicurezza.
Se l’imputata avesse assolto ai propri doveri, il cantiere sarebbe stato allestito con rigore e col rispetto delle norme: esiste quindi un nesso tra condotta colposa omissiva e incidente che rende le valutazioni dei giudici nei primi 2 gradi logiche e coerenti. In caso di infortuni, il rischio dovuto alle caratteristiche del luogo grava sul committente, non è quindi riconducibile alla natura specialistica dei lavori da assegnare. Il committente privato non professionale ha l’onere di scegliere l’impresa, verificare l’idoneità tecnico-professionale e l’assenza di provvedimenti di sospensione e interdittivi: in caso contrario, risponde di tutti gli obblighi connessi in prima persona.
Autore: Lorenza Rossi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli








