Contributi silenti accreditati presso una delle Gestioni previdenziali amministrate dall’Inps: come recuperarli se insufficienti per il diritto alla pensione?
Il problema dei contributi versati all’Inps che non sono sufficienti a maturare alcun trattamento, meglio noti come contributi silenti, è una questione sempre attuale e costantemente dibattuta: in poche parole, si tratta di versamenti che l’Istituto incamera legittimamente, in quanto potenzialmente utili alla pensione, anche se di fatto non dovessero dar luogo ad alcuna prestazione (Cass. sent. 3613/2002; Corte Cost, sent. 307/1989; Cons. St. sent. 13/2006). Sono invece rimborsabili i contributi non dovuti, versati erroneamente o in eccedenza.
Recuperare quanto versato, a ogni modo, non sempre è impossibile: osserviamo, a tal proposito, alcune possibilità di rendere utili a pensione anche pochi anni di contribuzione.
Riunire i contributi – Laddove l’interessato possieda pochi anni di contributi presso una determinata gestione Inps, ma possieda ulteriore contribuzione presso altre gestioni amministrate dall’Istituto, o presso una Cassa professionale (ad esempio CNPR, Cassa Ragionieri, o CNPADC per i dottori commercialisti, Enpacl per i consulenti del lavoro…), può riunirli per ottenere il diritto a pensione. Gli istituti che consentono la riunione della contribuzione sono numerosi: tra i più utilizzati, vi sono la ricongiunzione, il cumulo e la totalizzazione.
Pensione supplementare – Si tratta di un istituto che si può utilizzare per recuperare la contribuzione Inps accreditata nell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti), quando essa non è sufficiente a perfezionare una pensione autonoma: essa può essere richiesta da chi risulti titolare di una pensione a carico di un Fondo che sostituisce, esclude o esonera dall’AGO.
La stessa facoltà è prevista anche per utilizzare i contributi accreditati presso la Gestione Separata: al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, se già titolari di un altro trattamento pensionistico, è possibile ottenere una pensione supplementare da tale gestione, anche con pochissimi contributi.
Altre tipologie di riscatto – La stessa considerazione avanzata in merito al recupero degli anni di lavoro scoperti, ossia la valutazione di convenienza in merito al costo dell’operazione e alla possibilità di ottenere un trattamento pensionistico grazie ai contributi aggiuntivi, vale, ovviamente, per ogni tipo di riscatto.
Ma quali periodi è possibile riscattare? Non tutti i vuoti di contribuzione possono essere recuperati attraverso questo strumento, ma soltanto i periodi per i quali sia espressamente prevista tale facoltà dalla legge. Sono riscattabili, ad esempio, i corsi di studi universitari e assimilati, alcune tipologie di congedo non retribuito, i periodi di disoccupazione non indennizzata tra 2 rapporti di lavoro precari. Per i soli lavoratori privi di accrediti anteriori al 1996, è possibile recuperare, attraverso la cd. Pace contributiva (art. 20 D.L. 4/2019) i vuoti contributivi presenti tra il primo e l’ultimo versamento Inps.
Contributi volontari – Da non confondere con il riscatto, il versamento di contribuzione volontaria consente di coprire ugualmente dei periodi privi di contributi, ma non consente la copertura di periodi passati (salvo i 6 mesi antecedenti alla domanda di autorizzazione ai versamenti volontari). È un istituto a titolo oneroso come il riscatto e la convenienza dell’operazione, anche in questo caso, deve essere valutata con attenzione. Inoltre, per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari bisogna rispettare precisi requisiti. Il versamento avviene trimestralmente e non è possibile pagare in anticipo annualità future per arrivare prima al diritto a pensione, in quanto gli accrediti avvengono volta per volta.
Contributi figurativi – Alcuni periodi non lavorati possono essere accreditati figurativamente, ossia coperti dall’Inps senza alcun versamento, né da parte del lavoratore, né dell’eventuale datore di lavoro. Di solito gli accrediti figurativi avvengono in automatico, senza necessità di domanda, ma in alcuni casi, quali la maternità al difuori del rapporto di lavoro e il servizio di leva, è necessario avanzare un’apposita istanza all’Istituto.
Trattamenti per invalidità – Da non dimenticare, infine, che, in caso di gravi problemi di salute, le gestioni Inps possono riconoscere diversi trattamenti pensionistici per invalidità. Presso la generalità delle gestioni del settore privato, ad esempio, è riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità, laddove sia verificata una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3. Per questo assegno, calcolato allo stesso modo della pensione, sono sufficienti 5 anni di contributi, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.
(Autore: Noemi Secci – Sistema Ratio)
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