Nessun preavviso per gli accessi dell’Ispettorato del Lavoro perché risulta fondamentale l’effetto sorpresa. È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e dall’INL a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 103/2024.
Il D.Lgs. 103/2024 ha introdotto significative novità in tema di controlli sulle attività economiche, al fine di garantire razionalità ed efficacia e un approccio collaborativo tra Pubblica Amministrazione e imprese. Alla base vi è una logica di prevenzione anziché sanzionatoria, che mira alla realizzazione di comportamenti virtuosi, basati sul principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli.
In materia di lavoro, occorre rammentare che l’ispezione è un procedimento di carattere istruttorio e amministrativo che ha lo scopo di acquisire elementi oggettivi e valutativi fino a giungere all’adozione di specifici provvedimenti, non necessariamente sanzionatori. L’attività di vigilanza sul lavoro mira a verificare, in sintesi:
l l’osservanza delle leggi in materia di diritti civili e sociali dei dipendenti, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale;
l l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, oltre quelli territoriali e aziendali;
l la correttezza delle prestazioni previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori.
Il primo aspetto che caratterizza l’attività ispettiva è la fase dell’accesso in azienda, la raccolta delle informazioni, i colloqui e la chiusura dell’accertamento con la redazione del verbale. Ognuna di queste fasi è basata sul rispetto di regole precise da parte degli ispettori, contenute in un Codice di comportamento emesso dal Ministro del Lavoro che contiene le linee di indirizzo deontologico per il personale ispettivo, in altre parole una sorta di vademecum per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nelle sue fasi procedurali. Come noto, le ispezioni avvengono principalmente senza preavviso, allo scopo di utilizzare l’effetto sorpresa, sebbene al momento dell’accesso in azienda gli ispettori abbiano già un quadro abbastanza definito della realtà aziendale e richiedano tutto il materiale utile a un esame obiettivo per verificare le dichiarazioni rese dai lavoratori o dal datore, compreso l’esame del Libro
Unico del Lavoro. Gli ispettori, in ogni momento, possono presentarsi in azienda ed esercitare il loro potere di accedere liberamente ai luoghi di lavoro, esibendo il loro tesserino di riconoscimento.
In tema di verifiche, l’art. 5, c. 3 D.Lgs. 103/2024, in vigore dal 2.08.2024, stabilisce che i controlli devono essere effettuati immediatamente nei seguenti casi:
l su richiesta dell’autorità giudiziaria;
l su segnalazioni di soggetti privati o pubblici;
l nei casi previsti dall’UE;
l nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tutti gli altri casi, le Amministrazioni devono programmare i controlli e gli accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.
Orbene, l’art. 5, c. 8 dispone che, in attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi di cui al richiamato c. 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l’Amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva. È evidente che tale disposizione rischia di vanificare l’effetto sorpresa a cui si accennava in precedenza; tuttavia, con un documento del 5.08.2024, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le verifiche messe in atto dall’Ispettorato del Lavoro non saranno precedute dal preavviso di accesso nei locali.
La precisazione del Ministero richiama le indicazioni fornite dall’INL con nota n. 1357/2024 con cui l’Ispettorato sottolinea che l’eventuale richiesta di documentazione alle imprese prima di un qualsiasi accesso ispettivo vanificherebbe l’efficacia della tipologia di accertamenti di sua competenza.
Di conseguenza, non appare applicabile a tali accertamenti la previsione di cui all’art. 5, c. 8 e, secondo l’Ispettorato, ne sono esonerate tutte le iniziative delle Amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, ossia quando l’Ispettorato avvii un’attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infine, tra le novità in materia di ispezioni, è utile sottolineare che sempre l’art. 5, al c. 5 dispone il divieto di effettuare più ispezioni contemporaneamente, da parte di diverse Amministrazioni nei confronti dello stesso soggetto, salvo il caso di un’ispezione congiunta. L’INL evidenzia, quindi, la necessità di coordinamento tra le varie Amministrazioni, con particolare riferimento ad Inps, Inail e Guardia di Finanza, per quanto concerne le verifiche in materia di lavoro sommerso.
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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