L’esercizio della vigilanza di datore di lavoro, dirigenti e preposti

Essenziale è definire il perimetro degli obblighi e la ripartizione delle responsabilità tra le diverse figure, per individuare il garante della sicurezza in colui che gestisce concretamente il rischio.

La legislazione in materia di prevenzione obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi dell’attività, individuare le necessarie misure di tutela e garantirne l’applicazione all’interno dell’organizzazione. In strutture caratterizzate da gerarchie e processi complessi, di conseguenza, si rende necessario ricorrere a figure “ausiliarie” o complementari in grado di attuare gli indirizzi e fornire supporto al vertice aziendale, individuate in particolare nei dirigenti e nei preposti.

Tali soggetti hanno funzioni e responsabilità differenti: i primi risultano una sorta di “alter ego” del datore di lavoro, organizzano l’attività aziendale e vigilano sul suo andamento, i secondi assolvono a compiti operativi di supervisione sulla corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle direttive ricevute, mantenendo però un autonomo spazio d’iniziativa.

Ricevendo un’investitura di poteri e doveri, entrambe le figure diventano garanti della prevenzione, esonerando di fatto il datore di lavoro dal dovere di vigilanza diretta nei casi in cui la delega è correttamente esercitata e il ruolo svolto è effettivo, anche in assenza di un’auspicabile e prevista formalizzazione dell’incarico.

Se in linea con una giurisprudenza ormai consolidata il riconoscimento di ruoli ad hoc competenti e formati appare ormai acquisito, altrettanto importante è la messa a punto di procedure di controllo di complessità rapportata alle dimensioni dell’organizzazione. Il datore di lavoro, anche affidando ad altri parte dei propri compiti, non si può comunque sottrarre dal dovere di vigilanza sull’operato dell’incaricato.

Si tratta di un aspetto particolarmente critico e spesso sottovalutato perché nell’esercizio dell’attività si possono instaurare, con la complicità o il consenso del preposto, prassi non conformi in grado di creare pericoli agli addetti e delle quali il titolare finisce per rispondere.

La vigilanza esercitata dal preposto ha lo scopo di verificare e garantire il rispetto delle regole di tutela nell’esecuzione delle prestazioni lavorative: se il preposto disattende tale dovere e ne consegue un evento lesivo, la sua responsabilità può essere esclusa solo a fronte di una condotta del lavoratore che si dimostri eccezionale, abnorme, estranea al procedimento lavorativo e del tutto imprevedibile.

Volendo distinguere tra ruoli e limiti d’azione delle diverse figure, è imputabile al preposto l’infortunio conseguente alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; compete al dirigente il dettaglio dell’organizzazione dell’attività; mentre il datore di lavoro è chiamato in causa nelle scelte gestionali di fondo.

La sentenza di Cassazione Penale, Sez. IV, 19.06.2019, n. 27210 evidenzia come la mancata tutela sia da addebitare all’organizzazione aziendale inefficiente, che ha attribuito la delega a un preposto inesperto e privo di requisiti, omettendo di vigilare sul suo operato.

L’infortunio prevedibile poteva essere viceversa evitato adottando la dovuta diligenza. Al legale rappresentante della società sono state contestate la designazione di un soggetto inadeguato, neolaureato e privo di esperienze professionali e nemmeno presente quotidianamente sul cantiere e una trascurata e poco trasparente ripartizione dei lavori, tale da creare incertezza sull’attribuzione dei compiti in materia di prevenzione e con rilevanti omissioni rispetto alla sorveglianza esercitata.

Autore: Lorenza Rossi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl

Total
0
Shares
Articoli correlati