La convivenza di fatto

Quasi 50 anni fa il diritto di famiglia si arricchiva di una riforma epocale per il Paese: con la Legge n. 151/1975 si riconosceva alla donna una condizione di completa parità con l’uomo all’interno della famiglia, si garantiva la tutela giuridica dei figli nati al di fuori del matrimonio, definiti fino ad allora “illegittimi”, si introduceva la “responsabilità genitoriale” in luogo della patria potestà, si disciplinava un nuovo regime patrimoniale della famiglia, si adottavano norme sulla separazione personale dei coniugi.

La legge

Parimenti, nel 2016, in linea con i cambiamenti e le trasformazioni della società italiana, un’altra riforma veniva introdotta per disciplinare nuove forme e modelli di convivenza. La Legge n. 76 del 20.05.2016, cosiddetta “Legge Cirinnà”, dal nome della parlamentare prima firmataria, istituiva le “Unioni Civili” e le “Convivenze di Fatto”, le prime per disciplinare i rapporti tra persone dello stesso sesso, le seconde per regolare le convivenze tra etero ed omosessuali.

Secondo la legge le “convivenze di fatto” sono quelle nelle quali 2 persone maggiorenni, indifferentemente se etero o omosessuali, risultano unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Costituzione convivenza di fatto

Per la costituzione di una convivenza di fattonon è necessaria alcuna formalità poiché basta che siano presenti gli elementi citati, al riconoscimento dei quali, dopo apposita dichiarazione, scaturiscono una serie di diritti e di doveri dei soggetti conviventi e dei terzi.
Perché ciò avvenga e possa essere sottoposta a verifica le veridicità delle situazioni che danno luogo al riconoscimento della “convivenza di fatto”, occorre presentare da parte dei conviventi, presso gli uffici anagrafe dei Comuni, un’apposita dichiarazione.

Alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Disciplina delle convivenze
In base alla Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto: hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e familiari; ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; beneficiano dei diritti inerenti alla casa di abitazione; succedono nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto; sono inseriti nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; al convivente sono riconosciuti i diritti nell’attività di impresa; vengono ampliate le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia; in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite; ai conviventi di fatto è data la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza nel quale disciplinare, ad esempio: le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza); l’indicazione della residenza.
Contenuti della dichiarazione
Nella dichiarazione si attesta: di coabitare ed essere iscritti sul medesimo stato di famiglia anagrafico del Comune; di essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale; di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone; di essere consapevoli del fatto che, qualora cessasse la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l’ufficio addetto provvederà alla cancellazione d’ufficio della convivenza di fatto.

Autore: Antonio Bevacqua – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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