La condotta tipica del reato di diffamazione si concretizza in qualsiasi atto con cui un soggetto procede a offendere, alla presenza di almeno 2 individui, la reputazione di un terzo.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 28.04.2015, n. 24431) ha chiarito che la diffamazione a mezzo web (ed ovviamente a mezzo social network) è ricompresa nella formula “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” di cui al 2° capoverso dell’art. 595 c.p., che disciplina le ipotesi di diffamazione aggravata. La Suprema Corte è arrivata a tale conclusione in virtù del fondamento logico-giuridico sotteso all’ipotesi aggravata di cui all’art .595, c. 3 c.p.: tale reato trova la sua ragion d’essere nella capacità del mezzo di comunicazione usato per realizzare tale delitto a raggiungere una pluralità di soggetti, seppur individuati soltanto in via potenziale e non in maniera dettagliata.
Si è precisato, pertanto, che la persona che decide di inviare un commento sulla bacheca di Facebook provvede a pubblicizzare e diffondere lo stesso, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a provocare la circolazione del commento tra un gruppo di persone di certo apprezzabile, così che la condotta in questione di certo rientra nella tipizzazione codicistica indicata dall’art. 595, c. 3 c.p. Inoltre, di recente i giudici di legittimità (Cass., 25.03.2022, n. 10762) hanno statuito che ai fini della configurabilità del reato di diffamazione aggravata, non risulta indispensabile l’indicazione del nominativo della persona offesa, essendo sufficiente la presenza di altri elementi, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive e i riferimenti personali e temporali.
Ulteriori arresti della Suprema Corte, inoltre, si sono spinti poi ad affermare che l’utilizzo di Facebook “integra una della modalità con le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo di rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione” (Cass., 1.03.2016, n. 8328).
Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli