Non è previsto in nessuna disposizione di legge che la firma debba essere leggibile e che, conseguentemente, l’illeggibilità della firma comporti la nullità del documento sottoscritto (contratto, scrittura privata, ecc.).
In merito è bene chiarire che una firma è leggibile quando è scritta per esteso, non sia abbreviata o con sigle e siano indicati, nell’ordine, il nome e poi il cognome.
Non tutti sanno che tale ordine (prima il nome e poi il cognome) è stabilito dall’art. 6 del Codice Civile, che statuisce che nel nome sono compresi il prenome (nome di battesimo) ed il cognome (che indica l’appartenenza al gruppo familiare) e che, secondo l’Accademia della Crusca, oltre ad essere supportato da disposizioni legali, scrivere prima il nome e poi il cognome è anche una questione di correttezza linguistica. è essenziale solo che la firma sia redatta di proprio pugno e sia attribuibile alla persona che ha firmato il documento (atto, contratto, ecc.).
Capita che, quando si sottoscrivono atti pubblici o atti notarili, venga richiesta una firma leggibile: si consiglia di uniformarsi, pur sapendo comunque che una firma illeggibile non comporta la nullità dell’atto.
Ciò non vuol dire però che si possa firmare come si vuole: è bene chiarire infatti che non sono ammesse le firme o le sigle che non consentono di definire con certezza il loro autore; a titolo di esempio non sono ammessi, quale firma, i segni di croce, una X, un cerchio e cosi via.
Ne consegue quindi che una firma illeggibile non comporterà la nullità dell’atto sottoscritto qualora nella sottoscrizione siano presenti segni distintivi che consentano di individuarne la paternità. Allora ci si può chiedere se è legale firmare in stampatello. La legge non prescrive come si deve firmare né richiede una grafia particolare o l’uso del corsivo; come sopra detto, prescrive che la firma deve essere autografa, ossia fatta di pugno da colui che sottoscrive il documento.
Quindi ne consegue che la firma in stampatello non è illegale tant’è che la Corte di Cassazione, in più occasioni, ha ritenuto che sia valida e legale come si può desumere da quanto affermato in una sentenza e più precisamente “poiché la firma si caratterizza per l’autografia della sua formazione e della sua attitudine ad evidenziare un qualche elemento di identificazione, anche allo scopo di prevenire possibili abusi o vere e proprie falsificazioni, non può escludersi a priori ed in modo generalizzato che la firma debba essere necessariamente redatta in carattere corsivo (o prevalentemente corsivo) ove anche quella in stampatello presenti elementi di peculiarità“.
Quindi si può affermare che la firma può essere fatta in stampatello ed è valida se si riscontrano elementi di identificazione di colui che l’ha apposta.
Fonte: Redazione Ratio Famiglia – Sistema Ratio Castelli