Tanto tuonò che piovve: la sentenza 25.09.2023, n. 38914 della Cassazione Penale, Sez. 4, ha visto condannata anche la figura del RLS di cui all’art. 50 D.Lgs. 81/2008.
Si tratta, per quanto ci consta, della prima condanna del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in un procedimento per infortunio mortale (lavoratore investito da un carico di tubolari di acciaio posti su una scaffalatura), ma che sia un fulmine a ciel sereno o una pronuncia senza logica giuridica o di sistema, neanche è possibile affermarlo.
Nel caso specifico, un lavoratore assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico svolgeva di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore), il tutto nella consapevolezza sia del datore di lavoro che del RLS.
Nel ricorso avverso la pronuncia che già aveva visto coinvolto e condannato anche l’RLS, la difesa ha opposto che le funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un’espressa posizione di garanzia (cioè di diretta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) in capo all’imputato.
A valle di quanto sopra, la Cassazione ha invece operato una forte responsabilizzazione della figura del RLS, in quanto attore in un meccanismo integrato di figure, ognuna per la propria competenza, le quali devono portare a fare emergere in via preventiva i rischi, le pericolosità, le falle nel sistema di lavorazioni proprie delle realtà lavorative in cui si opera. E questo essere parte del sistema voluto dal D.Lgs. 81/2008, seppur con le specifiche e le modalità di cui all’art. 50 D.Lgs 81/2008, non esime la figura dell’RLS da responsabilità nel caso di condotta omissiva, cioè il non essersi attivato pur essendo in condizioni di farlo, secondo gli strumenti previsti dalla norma, ad attuare le azioni necessarie affinché l’evento lesivo divenisse prevedibile e di conseguenza evitabile.
Quindi, è necessaria la presa di coscienza che il RLS in azienda o in qualsiasi realtà produttiva, pur non essendo una figura che può attivare e attuare in via diretta misure di sicurezza e prevenzione, è ugualmente tenuto a tutte le attività di promozione e segnalazione delle misure atte necessarie alla prevenzione degli infortuni e anche delle malattie professionali. In difetto, proprio per l’importanza che si dà a tale figura nel meccanismo integrato della sicurezza, non ci si dovrà più sorprendere in futuro per sentenze che ne condannano l’inazione, quando essa si traduce in compartecipazione causale in eventi a condotta lesiva.
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Autore: Antonio Gualtieri – Sistema Ratio Centro Studi Castelli