La legge di Bilancio per il 2022 novella le misure di sostegno denominate Naspi e DisColl.
La legge di Bilancio 2022 è da sempre foriera di novità, più o meno buone, e quella emanata per il 2022 ne contiene davvero molte. Nello specifico si registrano sostanziali interventi sia sulle misure di sostegno in costanza di rapporto di lavoro sia per quelle cessato il rapporto di lavoro. Proprio su queste ultime ci soffermiamo in quanto sono immediatamente percepibili per i neo-disoccupati.
A decorrere dal 1.01.2022 beneficiari della NASpI saranno tutti quei soggetti che si trovano nella condizione di disoccupazione e abbiano accreditate almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di non-lavoro. Viene così meno l’ulteriore requisito richiesto, sino agli eventi verificatisi entro il 31.12.2021, delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. È un cambiamento che si pone in continuità con quanto già disposto dal decreto c.d. Sostegni.
Viene a modificarsi la platea dei destinatari della NASpI. Infatti, dalla medesima data anche gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato da cooperative, e loro consorzi, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici potranno percepire l’indennità.
Per contro, i loro datori di lavoro si troveranno a dover versare la quota contributiva pari a 1,61%. La NASpI erogata dal 1.01.2022 subirà il decalage del 3% non più dal 4° mese bensì dal 6° mese, con un evidente vantaggio per il percettore. Vantaggio maggiore se il soggetto ha compiuto il 55° anno di età: in quel caso, infatti, la riduzione decorrerà dall’8° mese.
Anche per la DisColl (Disoccupazione Collaboratori) si registra, dal 2022, una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione dell’indennità pari al 3%. Esso decorrerà dal 1° giorno del 6° mese di fruizione. La durata della prestazione, come innovata dalla legge di Bilancio, sarà pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
La durata massima dell’intervento però non potrà superare i 12 mesi. Come in precedenza, ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato origine alla corresponsione della prestazione.
Sul fronte dell’obbligo contributivo dei committenti si deve registrare, sempre dal 1.01.2022, una variazione rispetto all’anno passato. È, infatti, dovuta, per i collaboratori, assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio aventi diritto a percepire la DisColl nonché per gli amministratori e sindaci, ancorchè non destinatari della misura, una quota contributiva calcolata con l’aliquota prevista per la NASpI.
Autore: Luca Caratti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli