L’etichetta ambientale coinvolge la filiera vitivinicola

Le nuove disposizione comportano rinnovate indicazioni per i vini dal 1.01.2022.


Il D. Lgs. 3.09.2020, n. 116 ha introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi modificando l’art. 219, c. 5, del Testo Unico Ambientale (TUA) costituito dal D. Lgs. 152/2006. La nuova norma dispone che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione Ue per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione. Nuovi obblighi, dunque, in arrivo per la filiera vitivinicola dal 1.01.2022.

Innanzitutto è bene precisare che tali informazioni dovrebbero essere apposte su ciascuna componente separabile oppure, se impossibile, sul corpo principale del sistema di imballo, sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale. Tenuto conto della dimensione ristretta delle etichette delle bottiglie, sarà consentito far ricorso alle “E-label” con un collegamento al mezzo elettronico impiegato.

Un problema si pone nell’immediato futuro: la sorte per i vini già imbottigliati ed etichettati. La risposta a tale interrogativo non è ancora nota e certa: potrebbe, infatti, essere necessario regolarizzare tali prodotti, sostituendo l’etichetta o applicandone una integrativa delle informazioni mancanti.

Al contrario, i prodotti già immessi in commercio sprovvisti dei nuovi requisiti potranno essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Il regime sanzionatorio prevede che a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 219, c. 5, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

Per agevolare gli operatori, il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto un’apposita guida informativa dove sono precisati i seguenti aspetti:

  • capsula e tappi di vini e spumanti sono considerati separabili manualmente dalla bottiglia e quindi devono riportare la codifica alfanumerica, nonché le indicazioni sulla raccolta;
  • l’etichetta di carta adesa alla bottiglia non è considerata manualmente separabile dal consumatore finale. Risulta obbligatorio riportare la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e le indicazioni sulla raccolta per il materiale del corpo principale. In via facoltativa, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale anche sulle componenti non separabili manualmente (come in questo caso l’etichetta), ma su queste non va riportata l’indicazione sulla raccolta;
  • scatole o interfalde in cartone ondulato: si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio se il produttore inserisce tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce o su altri supporti esterni, anche digitali.

    Autore: Paolo Lacchini – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Total
0
Shares
Articoli correlati