Il lavoratore che mette in atto un atteggiamento volutamente ostruzionistico, potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli e pericolose per la salute pubblica, è punibile con il licenziamento per giusta causa.
Fatto affrontato – Il dipendente assunto con mansioni di autista dalla società operante per conto del Comune di Massalubrense si rifiutava di conferire i rifiuti trasportati con un mezzo di grossa portata da lui condotto presso i centri di trattamento, adducendo 2 differenti e contradditorie ragioni quali il ritardo nell’avanzamento delle operazioni di sversamento e successivamente a ragioni di salute. Il lavoratore ignorava i ripetuti inviti del suo superiore al completamento delle operazioni e rientrava quindi in azienda con il camion pieno di rifiuti, esponendo la società datrice di lavoro a sanzioni per la violazione delle norme ambientali, oltre che alle contestazioni del socio e committente unico dell’azienda partecipata (Comune di Massalubrense).
In conseguenza di tale comportamento il lavoratore veniva licenziato e avverso tale provvedimento lo stesso presentava domanda di annullamento al Tribunale.
Decisione del Tribunale – Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda del lavoratore, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato e condannava la società datrice di lavoro al reintegro del lavoratore nonché al risarcimento del danno pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Sentenza della Corte d’Appello – La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento del reclamo, rigettava l’originaria domanda del lavoratore. I giudici di secondo grado hanno infatti ritenuto che l’episodio oggetto di sentenza non fosse riconducibile a mera insubordinazione, essendo caratterizzato da un “grave e consapevole inadempimento che rendeva irreversibile la fiducia del datore di lavoro: gravità del fatto desumibile anche dalla funzione e dalla attività svolta dal datore di lavoro”.
Avverso tale deduzione il lavoratore presentava ricorso per Cassazione, denunciando la violazione del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali e sostenendo che la condotta doveva essere valutata come insubordinazione e quindi punita con sanzione conservativa, come previsto da CCNL.
Decisione della Corte di Cassazione – I giudici di Cassazione venivano dunque chiamati a valutare se il comportamento del lavoratore fosse riconducibile a insubordinazione, a insubordinazione caratterizzata da particolare gravità o a fatto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto (giusta causa del licenziamento).
Valutato il caso, la Corte riteneva che il comportamento tenuto dal lavoratore non potesse configurarsi come mera insubordinazione diretta a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni dei superiori, bensì come un grave e consapevole inadempimento dei compiti assegnati in un contesto che prevedeva l’assolvimento di funzioni particolarmente delicate, esponendo inoltre la società datrice a violazioni civili e amministrative in tema di tracciabilità e di conferimento di un ingente carico di rifiuti.
Il comportamento veniva quindi giudicato “volutamente ostruzionistico e potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli e pericolose per la salute pubblica: in quanto tale, costituente senza dubbio una grave negazione del vincolo fiduciario”.
La Cassazione, con ordinanza 4.07.2024, n. 18296, rigettava quindi il ricorso del lavoratore confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.
In merito al ricorso incidentale proposto dalla società avverso la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte d’Appello nonostante l’esito integralmente favorevole a proprio favore, la Cassazione rinviava alla Corte d’Appello di Napoli, cui demandava di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Autore: Gian Paolo Orfino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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