Limiti delle autorità di polizia alla raccolta di dati biometrici

La Corte di Giustizia UE, con sentenza 19.03.2026 (causa C-371/24) ha stabilito che la raccolta di dati biometrici da parte di un’autorità di polizia nell’ambito di un’indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria.

Il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente, ma deve essere chiaramente motivato, pena l’annullamento della sanzione penale prevista per il rifiuto di sottoporvisi.

Il caso origina dal fermo di H.W., avvenuto a Parigi nel maggio 2020 per l’organizzazione di una manifestazione senza preavviso e per ribellione; il ricorrente era stato poi sanzionato con 300 euro di ammenda.

(Autore: Sistema Ratio)
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