Con l’ordinanza n. 10976/2026, la Cassazione ha chiarito che per accedere ai permessi e ai benefici previdenziali previsti dalla L. 104/1992 non è sufficiente una generica coabitazione con una persona con disabilità, anche qualora questa faccia parte del medesimo nucleo familiare.
Il diritto ai benefici presuppone infatti l’esistenza di specifici rapporti giuridici espressamente indicati dalla legge, quali il matrimonio, la convivenza more uxorio oppure vincoli di parentela o affinità entro i limiti stabiliti.
In assenza di tali requisiti soggettivi, la mera convivenza non è idonea a fondare il riconoscimento delle agevolazioni.
(Autore: Sistema Ratio)
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