Lo straordinario richiede prova rigorosa e non generica

Il palazzo della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con ordinanza 18.06.2026, n. 20700, entra nel merito di una pretesa di pagamento di compenso per prestazioni straordinarie, la cui quantificazione era stata formalizzata in un provvedimento tipico degli ispettori del lavoro, la diffida accertativa per crediti da lavoro.

La peculiarità del provvedimento di diffida accertativa è che consente di rendere immediatamente esecutive le pretese di somme connotate da certezza, liquidità ed esigibilità. La verifica di tali connotati è in capo all’ispettore che procede con l’emissione del provvedimento a favore del lavoratore creditore.

La Corte territoriale aveva accolto l’opposizione a precetto e dichiarato che la datrice di lavoro nulla doveva al lavoratore in forza del verbale di diffida, definito atto di natura amministrativa (idoneo ad acquisire titolo esecutivo, ma che certo non determina la definitività dell’accertamento), e ha condannato il lavoratore a restituire quanto percepito dalla datrice di lavoro poiché non erano stati provati i fatti costitutivi del diritto.

Serve quindi pensare alle conseguenze della emissione di un atto di diffida accertativa che non abbia i connotati propri che la contraddistinguono, poiché può determinare aspettative che per quanto legittime possono essere sconfessate in giudizio e portare il lavoratore non solo a dover restituire le somme in prima battuta ottenute, ma anche al pagamento delle spese legali.

Nel caso di specie, le somme erano conseguenti a lavoro straordinario, la cui prova ottenuta dagli ispettori (richiesta rivolta al teste di confermare o meno un prospetto con l’elenco di un certo numero di ore lavorate) è stata ritenuta “non idonea allo scopo di consentire al giudice di acquisire utili elementi di prova rigorosa dell’effettivo espletamento del numero di ore di lavoro asseritamente effettuato”.

Nello specifico i giudici di appello avevano precisato che: “i capitoli di prova facevano generico riferimento alla conferma del prospetto … contenente colonne intitolate alle giornate riportate in busta paga, altra colonna riferita alle ore lavorate e una terza alle differenze retributive pretese ed hanno concluso, con una valutazione esente da qualsiasi vizio logico od errore giuridico, che gli stessi erano da considerare non domandabili a testimoni perché non solo generici, ma anche implicanti valutazioni da parte dei medesimi testimoni”.

La Corte, ad assoluta conferma della decisione territoriale ribadisce che in materia di prova della prestazione di lavoro straordinario, è corretta la valutazione dei giudici territoriali circa l’inammissibilità, in quanto generici e valutativi, di capitoli di prova testimoniale facenti riferimento, senza ulteriori precisazioni, a “cinque ore di lavoro straordinario” nei giorni da lunedì a venerdì e a “otto ore al sabato”, ribadendo l’orientamento consolidato secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.

In definitiva valga il duplice assunto che la prova dello straordinario deve essere puntuale e rigorosa non solo per il lavoratore che intende ricorrere in giudizio ma anche per l’ispettore del lavoro che intende farla confluire in provvedimento di diffida accertativa.

(Autore: Antonio Gualtieri – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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