Mancato superamento del periodo di prova 

La Cassazione, con sentenza n. 20239/2023, ha stabilito che il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, in caso di nullità, comporta solamente conseguenze indennitarie, poiché è qualificabile come licenziamento ad nutum. 

Al contrario, se fosse applicabile la legge Fornero, al lavoratore spetterebbero il reintegro sul lavoro o il riconoscimento di un’indennità secondo l’art. 18, c. 4 dello Statuto dei lavoratori.

(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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