Il 16.10.2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2024 e un decreto legge collegato che reca diverse disposizioni in materia di lavoro. Si propone la sintesi delle disposizioni più significative.
Nella seduta del 16.10.2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2024 e le prime disposizioni in attuazione della legge delega fiscale (L. 111/2023). Nella prospettiva di riforma e in attesa della conclusione dell’iter che conduce all’approvazione della legge di Bilancio, dalle recenti disposizioni emergono utili indicazioni per imprese e lavoratori.
Taglio del cuneo fiscale: viene prorogato al 2024 l’esonero parziale contributivo applicato nel 2023 ai lavoratori dipendenti. Si ricorda che, per i periodi di paga da gennaio 2023 sino al 31.12.2023, l’art. 1, c. 281 L. 197/2022 ha introdotto un esonero parziale sulla quota di contributi a carico dipendente, nella misura del: 2%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro; 3%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
La retribuzione è parametrata su base mensile per 13 mensilità (cfr. circ. Inps 24.01.2023, n. 7). Il decreto Lavoro(D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023) ha innalzato le aliquote rispettivamente al 6% e al 7% per i periodi di paga dal 1.07 al 31.12.2023, senza effetti sulla tredicesima.
Fringe benefit: le modifiche apportate alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati nell’anno d’imposta 2023 (art. 51, c. 3 del Tuir) diventano strutturali nel 2024, ma con soglie più inclusive rispetto a quelle previste per il 2023. Il tetto di non imponibilità sarà fissato in 2.000 euro per lavoratori con figli (anziché 3.000 euro) e in 1.000 euro per tutti gli altri (anziché 258,23 euro).
Congedo parentale: la manovra mira a confermare anche per il 2024 l’innalzamento dal 30% all’80% del trattamento economico del congedo parentale (per un solo mese nell’arco dell’intero periodo di congedo) ai dipendenti del settore privato, fino al 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Dal 2024, si aggiunge un ulteriore mese indennizzato in misura pari al 60%. I periodi restanti sono indennizzati in via ordinaria nella misura del 30% della retribuzione.
Premi di produttività: Per effetto dell’ultima legge di Bilancio, per l’anno d’imposta 2023, l’imposta sostitutiva dei premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione è ridotta al 5% in luogo del 10%.
L’agevolazione si applica al settore privato, in esecuzione di contratti di secondo livello e spetta anche ai lavoratori dipendenti di datori non imprenditori e da agenzie di somministrazione a condizione di poter vantare un reddito di lavoro dipendente, nel periodo precedente all’erogazione, inferiore a 80.000 euro. L’imposta sostitutiva si applica fino alla soglia di 3.000 euro annui lordi. L’agevolazione sarà riproposta anche per l’anno 2024.
Revisione aliquote Irpef: In attesa della revisione del sistema tributario, viene anticipata per il solo anno 2024 la riduzione a 3 scaglioni di reddito per l’applicazione progressiva dell’imposta. Per effetto dell’accorpamento dei primi 2 scaglioni attualmente previsti, la nuova disciplina sarà la seguente: fino a 28.000 euro, aliquota Irpef pari al 23%; oltre
28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota Irpef pari al 35%; oltre 50.000 euro, aliquota Irpef pari al 43%.
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli