La Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha aggiornato con una nota del 26.06.2024 il compendio del 2022 sulla maxisanzione per lavoro nero.
Un paio di novità piuttosto rilevanti. La prima riguarda la qualificazione dell’illecito: viene abbandonato il precedente orientamento, …”aderendo al più recente avviso della Cassazione, secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che pertanto si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata”.
La conseguenza sostanziale di quanto sopra è che se viene accertata una prestazione “in nero” che ha avuto inizio precedentemente alla emanazione del D.L. 19/2024 (che, a far data dal 2.03.2024, ha aumentato gli importi della maxisanzione) nel caso concreto, non si applica la sanzione amministrativa da 7.800 euro a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro, ma gli importi rimangono i precedenti da 7.200 a 43.200.
La seconda novità, conseguenza di tale nuovo orientamento, determina importanti effetti anche per quanto concerne, in caso di mancato pagamento della sanzione a diffida o a illecito, la competenza territoriale ad adottare l’ordinanza ingiunzione. In particolare, nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell’illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell’illecito), il personale ispettivo dovrà tramettere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale, per la successiva adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Fino a tale novità, la sede competente a ricevere il rapporto era la medesima ove nel territorio di competenza veniva “scoperto” il lavoro nero. Tuttavia, trattandosi di fatto di una mancata regolarizzazione che per definizione deve avvenire da parte della azienda, si individua come “locus commissi delicti” la sede legale della stessa, dove di fatto è stata omessa la regolarizzazione; ciò comporterà non solo la necessità da parte di tutto il personale di vigilanza che rileva lavoro nero (ricordiamo che anche i funzionari di vigilanza di Inps, Inail e Guardia di Finanza elevano sanzioni in materia di lavoro) di indirizzare gli atti agli uffici territoriali degli ispettorati dove ha sede l’azienda, ma che anche la competenza dell’eventuale processo sarà nella medesima giurisdizione di dove ha sede legale l’azienda individuata come datore di lavoro in nero.
Autore: Antonio Gualtieri – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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