Con la sentenza n. 11253/2026, la Cassazione afferma che ricorre il delitto di estorsione di cui all’art. 629 c.p. quando il datore di lavoro prospetta al dipendente la perdita del posto qualora non accetti condizioni peggiorative rispetto a quanto dovuto, e da tale condotta derivi un ingiusto profitto. In tale contesto sono escluse le fattispecie di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro previste dall’art. 603-bis c.p.
La somministrazione abusiva, invece, si configura quando l’attività è svolta tramite agenzie prive di autorizzazione del Ministero del Lavoro oppure mediante appalti utilizzati per celare un’interposizione illecita di manodopera, come avviene nei casi in cui l’appaltatore sia privo di una reale autonomia imprenditoriale, di un’organizzazione propria dei mezzi e di un effettivo rischio d’impresa.
Diversa è la somministrazione fraudolenta, che presuppone l’intento specifico di aggirare norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabili al rapporto di lavoro.
(Autore: Sistema Ratio)
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