Adibire al lavoro un minore non è mai immediato: sono numerosi i requisiti da soddisfare prima di giungere alla firma del contratto. Uno riguarda la formazione: è necessario aver assolto all’obbligo scolastico o a quello formativo?
Una questione annosa relativa all’occupazione del minore riguarda la formazione scolastica: la L. 977/1967, all’art. 3 dispone che solo il minore che ha assolto all’obbligo scolastico e compiuto 15 anni d’età può intraprendere un’attività lavorativa , precludendo di fatto tale possibilità ai minori considerati bambini (fatti salvi casi residuali previsti espressamente dalla norma).
Analizzando tuttavia le disposizioni successive, introdotte dalla L. 296/2006, rileva come l’innalzamento a 10 anni di frequenza scolastica per l’ottenimento dell’assolvimento dell’obbligo ha di fatto spostato il limite dell’età minima per accedere al lavoro da 15 a 16 anni; a tale proposito anche il Ministero del Lavoro, con nota n. 9799/2007, ha confermato la sussistenza di questa nuova condizione.
Di fatto, in considerazione che l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è misura alternativa ma aggiuntiva a quella del requisito d’età, le disposizioni della L. 977/1967 sono superate dai successivi precetti sopra menzionati, fatto salvo per un’unica eccezione rappresentata dai rapporti di lavoro con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (trattati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 7.08.2023, n. 1369).
È necessario rilevare come le disposizioni in parola facciano riferimento all’obbligo scolastico, senza menzionare il diverso obbligo collegato alla formazione, oltre che alla frequenza scolastica: l’obbligo formativo consiste infatti nel diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.
Ogni giovane, così come riportato nel sito del MIUR, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:
1. proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica;
2. frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia;
3. iniziare il percorso di apprendistato, ossia un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica e finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
4. frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.
Pertanto, nonostante il concetto di obbligo formativo non sia richiamato nel testo normativo originario, in caso di assunzione di un minore che ha compiuto 16 anni e assolto all’obbligo scolastico, il contratto di lavoro stipulato (se diverso da un contratto di apprendistato) deve permettere al giovane di esercitare il diritto di formazione, così come stabilito dalla normativa.
Ne consegue che l’assunzione non potrà essere caratterizzata da orario a tempo pieno, fatte salve particolari condizioni collegate al percorso di studi frequentato dal minore.
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli