Neopatentato alla guida di un mezzo troppo potente: garanzia RCA

La Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 12.05.2026, n. 13834, ha affrontato il seguente caso: il 7.06.2012 Da.Da., alla guida dell’autoveicolo, di proprietà di Da.An., causò un sinistro stradale che provocò la morte di una persona. Al momento del sinistro Da.Da. aveva conseguito la patente di guida da meno di un anno, circostanza ostativa alla guida di veicoli con un rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kw/t, quale era quello da lui condotto.

L’assicuratore contro i rischi della RCA derivanti dalla circolazione del suddetto veicolo indennizzò i congiunti della vittima effettuando vari pagamenti.

Successivamente la Compagnia di Assicurazioni convenne Da.An. dinanzi al Tribunale, chiedendone la condanna alla rifusione delle somme versate ai terzi danneggiati, in quanto, per l’assicuratore, il contratto di assicurazione stipulato con Da.An. escludeva la copertura nel caso di sinistro causato da persona non abilitata alla guida. Il Tribunale diede ragione alla Compagnia di Assicurazione.

La sentenza fu appellata e la Corte d’Appello confermò la sentenza impugnata. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si commenta, ribaltò il verdetto di primo e secondo grado. Infatti, Da.Da. al momento del sinistro era in possesso della patente di guida di categoria B, conseguita da meno di un anno. All’epoca dei fatti (7.06.2012) l’art. 117, c. 2-bis Codice della strada stabiliva: “ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t”.

La legge applicabile all’epoca considerava “guida senza patente”, punita con l’ammenda, quella di chi si fosse posto alla guida d’un autoveicolo senza la patente “corrispondente” al tipo, ma Da.Da. era in possesso d’una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto (autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate). Ciò impediva di considerare che al momento del fatto fosse persona “non abilitata alla guida”. La Corte di Cassazione ha stabilito che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente “non abilitato alla guida” non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se il conducente sia in possesso di una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto, ma vìoli prescrizioni e cautele imposte dal Codice della strada. Infatti, per “mancanza di abilitazione alla guida” deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); oppure nel caso di guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente.

Ma un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t non è un mezzo “di tipo diverso” rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente B. Peraltro, l’espressione “conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore” è di per sé ambigua, potendo riferirsi ad una serie di casi teoricamente innumerabili. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della RCA, la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione nell’eventualità suddetta.

(Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio)
(Foto: Ab. Unsplash.com)
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