A distanza di 5 anni dalla presentazione del disegno di legge, è in dirittura di arrivo la riforma. Novità anche per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.
Lo scorso 11.11 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha pubblicato il Dossier n. 126 che illustra i contenuti del DDL A.C. 2427 intitolato “Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari”, e che prevede modifiche al Codice penale, alla legislazione speciale del settore agro-alimentare e a leggi complementari susseguitesi negli anni, introducendo altresì nuove fattispecie di reati. La riforma si propone il duplice scopo di ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare (salute pubblica, delitti contro l’industria e il commercio) e individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, riconducibili a condotte illecite attuate in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa.
Punti salienti della riforma sono in sintesi:
• modificata la fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all’alimentazione e agli alimenti, estese le pene anche all’imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all’alimentazione, in violazione di leggi o regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;
• modificata la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), con la previsione di una specifica pena per l’imprenditore che, senza aver concorso all’adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;
• introdotti i nuovi reati di: “importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi” (art. 440-bis c.p.), “omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi” (art. 440-ter c.p.) e “informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica” (art. 440-quater c.p.);
• prevista la nuova fattispecie di “disastro sanitario” (art. 445-bis c.p.), che ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali o di altre cose in danno alla salute, di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi o dal loro omesso ritiro dal mercato, di diffusione di informazioni commerciali pericolose, di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti o in modo pericoloso per la salute pubblica, derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;
• aggravio delle pene accessorie (es.: interdizione all’esercizio di attività) applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (art. 448 c.p.) e aumento delle pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti (art. 452 c.p.);
• inasprito il trattamento sanzionatorio per la contraffazione di segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari (tutela del patrimonio agroalimentare);
• introdotti i nuovi reati di “agropirateria” (art. 517-quater.1 c.p.), di “frode in commercio di alimenti” (art. 517-sexies c.p., in sostituzione dell’attuale art. 516, che viene abrogato), di “commercio di alimenti con segni mendaci” (art. 517-septies c.p.), e disciplina delle circostanze aggravanti (art. 517-octies c.p.) per tali ultimi 2 reati.
Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l’art. 5 del DDL interviene sul D.Lgs. 231/2001:
• introdotto il nuovo art. 6-bis indicante i requisiti che i modelli organizzativi di gestione e controllo degli enti qualificati come imprese alimentari devono possedere per avere efficacia esimente o attenuante della detta responsabilità;
• ampliato il catalogo dei reati presupposto con l’introduzione dei nuovi artt. 25-bis.2 “Frodi nel commercio di prodotti alimentari” e 25-bis.3 “Delitti contro la salute pubblica” per i quali, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste anche quelle interdittive. Subisce le conseguenti modifiche l’attuale formulazione dell’art. 25-bis.1 del citato decreto.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl