Nuovi obblighi in vigore

L’art. 18, D.L. 36/2022, ha anticipato al 30.06.2022 l’applicazione delle sanzioni nel caso di mancata accettazione di pagamenti Pos, anche per gli studi professionali. La
sanzione amministrativa pecuniaria è di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Il medesimo art. 18, c. 2, ha eliminato i casi di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica definiti dall’art. 1, c. 3, D.Lgs. 127/2015 (forfettari e associazioni sportive
dilettantistiche). L’obbligo di fattura elettronica decorre dal 1.07.2022 per tutti i forfettari con compensi annui superiori ai 25.000 euro. Per gli altri, l’obbligo decorre dal 1.01.2024.

Per le operazioni effettuate dal 1.07.2022, l’adempimento della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni scambiate da soggetti passivi stabiliti in
Italia con soggetti stabiliti all’estero, previsto dall’art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015, non deve più essere assolto trimestralmente mediante l’apposito tracciato (esterometro), ma utilizzando il formato della fattura elettronica.

In base alle specifiche tecniche aggiornate dall’Agenzia con il provvedimento 29.10.2021, per comunicare allo Sdi le operazioni passive dovranno essere utilizzati, secondo i casi, i tipi documento: TD17 (acquisto servizi da soggetti esteri); TD18 (acquisti intracomunitari di beni); TD19 (acquisto da soggetti esteri di beni che si trovano sul territorio nazionale ed altri casi non rientranti nelle precedenti tipologie).

È stato prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2026 il meccanismo dell’inversione contabile nei settori elettronico ed energetico (telefonini, laptop, microprocessori, ecc.).

Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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