Nuovo esonero lavoratrici madri 2025: differenze rispetto al 2024

Dal 2025, è previsto un esonero contributivo parziale sulla quota di contributi a carico delle lavoratrici madri di 2 o più figli, fino al compimento del 10° anno d’età del figlio più piccolo.

Dal 2027, la decontribuzione interesserà le madri con 3 o più figli e si applicherà fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. Sono queste le nuove disposizioni contenute nell’art. 1 c. 219 L. 207/2024 (legge di Bilancio per il 2025) a favore delle lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) e delle lavoratrici autonome con redditi da lavoro autonomo, d’impresa o da partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario.

La nuova forma di decontribuzione prevista dal 2025 si pone nel solco dell’analoga disposizione introdotta dall’art. 1, c. 180 L. 213/2023 (legge di Bilancio per l’anno 2024) che prevedeva, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

L’abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice era consentito nel limite di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. Il successivo c. 181, inoltre, riconosceva il medesimo esonero, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2024, anche alle lavoratrici madri di 2 figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Rispetto alle disposizioni precedenti, il meccanismo previsto dal 2025 risulta maggiormente inclusivo e presenta alcune significative novità che si possono riepilogare come segue:

– la decontribuzione diventa parziale e non più totale;

– non è previsto il limite di 3.000 euro annui;

– il beneficio non riguarda solo le lavoratrici dipendenti, ma anche quelle autonome;

– il rapporto di lavoro dipendente può essere sia a tempo indeterminato che a termine;

– la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore a 40.000 euro annui;

– la decontribuzione si applica fino al 10° anno del figlio più piccolo (dal 2027 fino al 18°);

– le lavoratrici non devono essere beneficiarie del vecchio esonero contributivo, che si applica al 2025 e al 2026.

Per le lavoratrici autonome la misura dell’esonero è parametrata al minimale di reddito previsto per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all’art. 1, c. 3 L. 233/1990. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ad oggi non si conosce ancora la misura della decontribuzione parziale che sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro; inoltre, si segnala che l’agevolazione per le sole lavoratrici autonome è concessa ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 (de minimis).

In attesa di chiarimenti operativi, mutuando quanto previsto lo scorso anno, si può ritenere che l’effettiva fruizione dell’esonero non sia subordinata alla presentazione di una domanda all’Inps, ma la lavoratrice interessata dovrà comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di volerne usufruire, indicando il numero dei figli e i loro codici fiscali. In alternativa, ricordiamo che nel 2024, l’Inps ha messo a disposizione delle lavoratrici un’apposita applicazione (Utility Esonero Lavoratrici Madri) per comunicare i dati direttamente all’Istituto (mess. Inps n. 1702/2024).

La nuova decontribuzione si applica nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui.

(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio )
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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