Va riconosciuto il risarcimento per il ritardo nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci. Sussiste un pregiudizio morale.
Il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona; deve trattarsi di un danno da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa prova, anche attraverso presunzioni semplici.
Fatto: la Corte d’appello di Milano ha condannato la banca al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in 5.000 euro, per il ritardo nell’accredito di 253.385,70 euro sul conto corrente del correntista, in relazione al bonifico ordinato dalla società, per il patema d’animo subito dallo stesso soggetto. Avverso questa sentenza la banca ha proposto ricorso per Cassazione, che ha confermato la sentenza impugnata (Cassazione civile sez. I, 13.09.2021, n. 24643), ribadendo importanti principi di diritto.
Il danno morale ben può derivare da un inadempimento contrattuale, da cui derivi un danno da stress o da patema d’animo, che può essere dimostrato anche attraverso presunzioni semplici. È pacifico che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 C.C., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza. Nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva accertato, in via presuntiva, l’esistenza del danno lamentato per il patema d’animo subito in conseguenza del ritardo, integrante un incontestato adempimento tardivo, nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, che aveva provocato al correntista notti insonni e la necessità di assumere psicofarmaci.
Si tratta di una valutazione di tipo presuntivo insindacabile dal giudice di legittimità, quanto alla sussistenza degli elementi posti a base della presunzione e alla loro rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2729, c. 1, C.C., tanto più che il giudice può fondare su una sola presunzione, purché grave e precisa, l’unica fonte del convincimento.
Conclusioni: anche un inadempimento civile, consistente nel ritardo nel pagamento di una rilevante somma di denaro, può dare origine all’obbligo di corrispondere i danni morali al creditore, se quest’ultimo dimostra in giudizio la sofferenza importante causata dall’ansia e dallo stress nell’osservare che l’importo da ricevere ritarda a essere accreditato sul proprio conto.
Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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