Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce criteri e modalità di fruizione del credito d’imposta introdotto dall’art. 1, cc. 1087-1089 L. 178/2020.
Tutto pronto per il bonus acqua potabile previsto dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, cc. 1087-1089). È stato recentemente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ne definisce i criteri e le modalità di fruizione. Questo bonus non va confuso con il c.d. bonus idrico previsto dalla stessa L. 178/2020 (art. 1, cc. 61-65) di imminente scadenza (31.12.2021) e ancora in attesa del decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente.
Tornando invece al c.d. bonus acqua potabile, vediamo in sintesi di cosa si tratta. Sotto il profilo soggettivo, sono interessati dalla norma sia le persone fisiche sia i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 50% per le spese, sostenute su immobili esistenti, posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo, a fronte dell’acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare. Tutto finalizzato al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dell’uso delle acque pubbliche destinate al consumo alimentare, nonché alla riduzione del consumo dei contenitori di plastica.
L’importo massimo della spesa su cui calcolare il credito d’imposta non può essere comunque superiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 5.000 per gli altri soggetti, per ogni unità immobiliare. Le spese dovranno essere sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2022.
Sono previsti, tuttavia, una serie di adempimenti da effettuare e condizioni da rispettare per accedere all’agevolazione. Innanzitutto, il pagamento delle spese deve essere effettuato in modalità tracciabile (versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997). Questa disposizione non è applicabile ai soggetti esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria.
La spesa dovrà essere documentata da fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Naturalmente, i soggetti esonerati dall’emissione della fattura elettronica emetteranno la fattura in formato cartaceo nella quale dovrà essere riportato ugualmente il codice fiscale del beneficiario del bonus.
Una volta rispettate queste condizioni, sarà necessario inoltrare telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione in cui saranno esposte le spese sostenute nell’anno d’imposta e i dati del beneficiario. La comunicazione può essere inoltrata dal 1.02 al 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili. Le informazioni sugli interventi andranno anche trasmesse all’ENEA ai fini di monitoraggio.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione o in dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche non titolari di partita Iva, mentre gli altri soggetti potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione.
Lo stanziamento relativo all’agevolazione è fissato entro il limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per cui l’effettiva entità del beneficio sarà conosciuta soltanto a posteriori, dopo la pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31.03 di ogni anno, del relativo provvedimento in cui sarà resa nota la percentuale di spettanza.
Prende il via il bonus acqua potabile

