Il messaggio Inps n. 4301/2024 ha fornito chiarimenti sul congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni (20 in caso di parlo plurimo) in favore dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi e affidatari.
Sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata dell’Inps.
L’Inps ha precisato che il termine di prescrizione applicabile a tale congedo, in deroga al regime ordinario, è quello annuale di cui all’art. 6 L. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.
L’applicazione della prescrizione breve trova fondamento nella giurisprudenza, che riconosce il collegamento normativo tra l’indennità di maternità o paternità e quella di malattia.
(Autore: Sistema Ratio)
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