Nella Gazzetta Ufficiale 20.09.2024, n. 221, il Ministro del Lavoro ha pubblicato il D.M. 18.09.2024, n. 132, contenente il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti, in vigore dal 1.10.2024.
Il l D.M. Lavoro 18.09.2024, n. 132 introduce un’importante novità nel settore della sicurezza sul lavoro e nella gestione dei cantieri temporanei o mobili. In attuazione della normativa europea e nazionale sulla sicurezza e qualificazione delle imprese e dei lavoratori, vengono stabilite le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della cosiddetta “patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”. Si tratta di un sistema di qualificazione, che ha l’ambizione di migliorare la sicurezza e la competenza professionale degli operatori del settore. La norma è un ulteriore tassello della ormai “monumentale” legislazione sulla salute e sicurezza. Il legislatore si concentra, in particolare, sui cantieri da sempre considerati tra i luoghi di lavoro più pericoloso.
La “patente” ha lo scopo di certificare la competenza professionale di lavoratori e imprese nel tentativo di ridurre i rischi di infortuni sul lavoro.
Il D.M. 18.09.2024, n. 132 stabilisce in modo dettagliato le modalità attraverso le quali lavoratori autonomi e imprese possono presentare domanda per ottenere la patente. La procedura è totalmente telematica e le istanze devono essere presentate, attraverso un portale dedicato, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La creazione e la messa a disposizione del portale dovrebbero semplificare notevolmente l’accesso e la gestione delle richieste, consentendo un monitoraggio delle domande e, si spera, una riduzione dei tempi di istruttoria.
I lavoratori e le aziende, per ottenere la patente, dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di commercio; adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; possesso del DURC in corso di validità; possesso del DVR nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente; designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Questi requisiti dovranno essere comprovati con un’autocertificazione o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il portale, gestito dall’INL, renderà disponibili i dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; la data di rilascio e il numero della patente. Si potrà consultare sia il punteggio attribuito al momento del rilascio che il punteggio aggiornato alla data di interrogazione; inoltre, saranno visibili eventuali provvedimenti di sospensione e gli esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, dai quali deriva la decurtazione dei crediti. Le novità introdotte impongono nuovi adempimenti burocratici, ma potrebbero, se gestiti con efficienza, contribuire a migliorare la prevenzione di infortuni e malattie professionali.
Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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