Quando decide l’algoritmo, il licenziamento è nullo

Lo schema di decreto di adeguamento all’AI Act vieta che le decisioni sul rapporto di lavoro nascano dal solo trattamento automatizzato e porta i sistemi di intelligenza artificiale dentro il documento di valutazione dei rischi.

Creso, re di Lidia, prima di muovere guerra alla Persia, interrogò l’oracolo di Delfi e ricevette la risposta che, attraversando il fiume Halys, avrebbe distrutto un grande impero. Erodoto racconta che partì soddisfatto, convinto di avere in tasca la garanzia della vittoria. L’impero che distrusse fu il proprio, e la responsabilità di quella lettura rimase interamente sua, perché l’oracolo aveva parlato e qualcuno doveva pur decidere che cosa avesse inteso dire.

Gli schemi di decreto legislativo di adeguamento all’AI Act, approvati in esame preliminare il 10.06.2026 e trasmessi alle Camere come Atti del Governo n. 418 e n. 421, contengono un capitolo sul lavoro che merita di essere letto prima che diventi definitivo. Le decisioni relative alla costituzione, alla modifica e alla cessazione del rapporto, comprese le misure disciplinari, non potranno essere adottate sulla base del solo trattamento automatizzato, e la decisione finale dovrà restare a una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo.

Il lavoratore avrà diritto, su richiesta e con intervento umano, a una spiegazione comprensibile che indichi i parametri considerati e l’incidenza del sistema sul processo decisionale.

La sanzione è secca: il licenziamento intimato in violazione di queste prescrizioni è nullo. Chi ha pratica di contenzioso del lavoro sa che cosa significhi spostare una fattispecie dall’area dell’illegittimità a quella della nullità, in termini di tutela reintegratoria e di orizzonte temporale del rischio.

Il passaggio delicato riguarda la parola “effettivo”. Dichiarare in una procedura interna che la decisione finale spetta al responsabile del personale è operazione che richiede cinque minuti e una firma e, nella maggior parte dei casi, è già stata fatta. Reggerà molto meno bene la prova del giudizio se poi risulterà che il responsabile ha semplicemente ratificato la graduatoria prodotta dal sistema, senza istruttoria propria e senza documentare le ragioni per cui ha condiviso quell’esito. La differenza tra supervisione e ratifica non si dichiara: si dimostra con le carte.

A questo si aggiunge una previsione destinata a produrre effetti immediati negli studi che seguono la sicurezza.

L’impiego di sistemi che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi rilevanti per la sicurezza dovrà essere valutato nel documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il DVR diventa quindi la porta di ingresso formale dell’intelligenza artificiale nella compliance aziendale, con tutto quello che ne consegue in termini di aggiornamento del documento e di coinvolgimento del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione.

Il secondo schema chiude il cerchio sul versante probatorio, stabilendo che la conformità del sistema al regolamento europeo, anche quando attestata da una certificazione, non esclude di per sé la responsabilità civile di chi lo ha impiegato, e che il giudice può ritenere ammessi i fatti allegati dal danneggiato quando manchi la documentazione di conformità. Da qui discende una conseguenza contrattuale che conviene anticipare in sede di acquisto del software, perché l’accesso ai log, la trasparenza sui parametri e l’allocazione della responsabilità verso il fornitore diventano clausole da negoziare prima e non da cercare dopo.

Quando si rese conto dell’equivoco, Creso mandò i suoi emissari a Delfi per protestare contro l’oracolo; la risposta fu che avrebbe fatto meglio a chiedere, prima, quale impero sarebbe stato distrutto.

Ai sistemi che oggi assegnano turni, punteggi e valutazioni, quella domanda non la rivolge quasi nessuno.

(Autore: Alessandro Mattavelli – Sistema Ratio)
(Foto: Ab. Unsplash.com)
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