Quando la NASpI serve per avviare un’attività

L’indennità di disoccupazione, di regola erogata mensilmente, può essere richiesta in un’unica soluzione al fine mettersi in proprio come lavoratore autonomo o impresa, per esempio socio di una cooperativa. Istruzioni per l’esenzione Irpef.

È una possibilità non sempre tenuta nel debito conto dal lavoratore che ha perso involontariamente il posto, ma niente affatto trascurabile in tempi in cui non è facile trovare un nuovo lavoro. Alla domanda di liquidazione anticipata, da inoltrare all’ente di previdenza in via telematica o tramite Contact center o intermediari abilitati, dev’essere a tal fine allegata la documentazione a comprova dell’avviamento di una nuova attività che può essere sia di lavoro autonomo che di libera professione ed riguardare anche la costituzione o l’ingresso in una società, di persone o di capitali.

Le somme anticipate a titolo di NASpI in un’unica soluzione non consentono il diritto agli assegni per il nucleo familiare (ANF) e nemmeno alla contribuzione figurativa. Sulle somme erogate è però operata la trattenuta fiscale a titolo di Irpef. Inoltre, in caso di erogazione anticipata decade dal beneficio ed è obbligato a restituire l’importo già ricevuto colui che, prima della scadenza che avrebbe avuto la corresponsione mensile, inizia un rapporto di lavoro subordinato.

Da questo limite sono esclusi coloro che sono assunti dalla cooperativa di cui hanno sottoscritto quote di capitale sociale. La liquidazione anticipata della NASpI può riguardare infatti anche la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. È un’ipotesi, questa, particolarmente favorevole al lavoratore-contribuente in quanto, oltre che la compatibilità della corresponsione dell’anticipazione con il rapporto di lavoro subordinato, la somma anticipata ed impiegata per l’acquisizione delle quote può beneficiare dell’esenzione Irpef.

L’art. 8, D.Lgs. 22/2015 prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli sia stato ancora erogato a titolo, tra gli altri, di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Al fine di promuovere questa modalità di corresponsione, l’art. 1, c. 12 L. 27.12.2019, n. 160 dispone, in questo specifico caso, la non imponibilità ai fini Irpef dell’intero importo ricevuto a titolo di NASpI.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 17.06.2021, n. 155130, ha indicato le modalità per beneficiare della suddetta esenzione Irpef. Per beneficiarne, l’interessato deve presentare la domanda all’Inps allegando i seguenti documenti:

  • attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
  • stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’art. 2 D.P.R. 22.07.1998, n. 322.

L’Inps non applicherà le ritenute alla fonte sulle somme erogate ai sensi del citato art. 1, c. 12 L. 27.12.2019, n. 160 e provvederà a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati a ciò nel modello di Certificazione Unica.

Autore: Maria Rosa Gheido – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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