Quota 103: uscita a 62 anni possibile ancora per poco

Nella bozza di Manovra, nessuna proroga della pensione anticipata flessibile per il 2026: il trattamento sarà comunque accessibile per chi matura i requisiti entro il 31.12. Osserviamo i requisiti richiesti, i vantaggi e i limiti.

Nessuna traccia, nella bozza di manovra per il 2026, della pensione anticipata flessibile, meglio conosciuta come Quota 103 (art. 14.1 D.L. 4/2019). Tuttavia, con la riformulazione del 2024, la misura ha perso gran parte della sua attrattiva, a causa del ricalcolo interamente contributivo dell’assegno e del tetto massimo di importo (4 volte il trattamento minimo Inps), applicato fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Una volta raggiunta tale età, il limite cessa di operare, ma l’importo rimane comunque calcolato con il sistema contributivo, senza possibilità di ricalcolo misto.

Requisiti per accedere alla Quota 103 – La pensione anticipata flessibile può essere conseguita se, entro il 31.12.2025, il lavoratore: compie 62 anni di età; matura almeno 41 anni di contribuzione complessiva; può far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva, ossia al netto dei periodi figurativi di malattia, infortunio e disoccupazione indennizzata, come previsto dall’art. 22, c. 1 L. 153/1969. Il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è richiesto per chi ha esercitato l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995, né per i lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Enpals, ex FS).

È ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi presso le gestioni Inps (art. 1, c. 239 L. 228/2012), ma restano escluse dal cumulo le casse professionali dei liberi professionisti di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996.

Dalla maturazione dei requisiti alla maturazione della pensione, si applica una finestra di attesa di 7 mesi, 9 mesi per i dipendenti pubblici.

Calcolo dell’assegno – Dal 2024 la Quota 103 è calcolata interamente con il sistema contributivo, anche per chi possiede anzianità assicurativa anteriore al 1.01.1996.

Il sistema contributivo si fonda sul montante individuale dei contributi, rivalutato annualmente in base alla variazione quinquennale del PIL nominale (art. 1, c. 9 L. 335/1995), e sulla trasformazione in rendita mediante un coefficiente di trasformazione, aggiornato ogni 2 anni, crescente con l’età e collegato alla speranza di vita.

Rispetto al metodo retributivo, basato sulla media delle retribuzioni rivalutate e di norma più favorevole, il calcolo contributivo può risultare penalizzante, specie per carriere continue e retribuzioni in crescita. Tuttavia, può risultare meno svantaggioso in caso di redditi decrescenti a fine carriera, oppure quando gli anni ante 1996 sono pochi.

Fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno non può superare 4 volte il trattamento minimo Inps, pari nel 2025 a 2.413,60 euro mensili (603,40 × 4). Dopo tale età, il limite cessa, ma l’importo rimane comunque interamente contributivo.

Divieto di cumulo tra pensione e lavoro – Un ulteriore elemento penalizzante della Quota 103 è il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Sono ammessi soltanto i redditi da lavoro autonomo occasionale, fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui.

In caso contrario, la pensione viene sospesa per l’intero anno in cui si verifica la violazione. Tale rigidità rappresenta un forte disincentivo per chi intende continuare a lavorare, anche solo parzialmente.

Incentivo al trattenimento in servizio – Per controbilanciare la fuga verso la pensione anticipata, l’art. 1, c. 286 L. 197/2022 ha introdotto un incentivo al trattenimento in servizio: chi, pur avendo maturato i requisiti per la Quota 103, sceglie di rimanere al lavoro, può optare per la rinuncia alla contribuzione IVS a proprio carico, ricevendo l’importo corrispondente direttamente in busta paga, esentasse.

Il vantaggio economico immediato è rilevante, anche se comporta una minore crescita del montante contributivo futuro.

Chi potrà uscire nel 2026 con Quota 103? Anche nell’ipotesi in cui la pensione anticipata flessibile non sia prorogata dalla manovra, diversi contribuenti potranno comunque ottenere il trattamento l’anno prossimo, grazie alla cd. cristallizzazione dei requisiti (prevista dall’art. 14.1 D.L. 4/2019). In pratica, se si maturano i requisiti (bastano l’età e gli anni di contributi, non è necessario che risulti completamente trascorsa la finestra) entro il 31.12.2025, si può richiedere la prestazione pensionistica quando si vuole (terminato il periodo di finestra mobile), nel 2026, ma anche negli anni a venire.

(Autrice: Noemi Secci – Sistema Ratio)
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